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D.P.R. 917/1986 — Sezione Seconda Penale

4 provvedimenti

Altri anni per D.P.R. 917/1986

Autoriciclaggio con criptovalute: legittimo il sequestro dei beni
Un contribuente ha subito il sequestro preventivo dei propri beni, inclusa un'abitazione e portafogli digitali, per reati tributari e autoriciclaggio con criptovalute. L'Istituzione Finanziaria ha accertato un'omessa dichiarazione dei redditi derivanti da plusvalenze su criptoattività e la successiva simulazione di operazioni di garanzia patrimoniale mediante l'uso di servizi di mixing per anonimizzare i flussi finanziari. Il Ricorrente ha impugnato il sequestro sostenendo l'assenza di dolo e l'impossibilità di configurare il reato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il vincolo cautelare. I giudici hanno chiarito che le criptovalute costituiscono beni giuridici ed economicamente valutabili. L'impiego di strategie volte a spezzare la tracciabilità dei profitti illeciti integra pienamente il delitto di autoriciclaggio con criptovalute, giustificando la confisca dei beni anche se trasferiti a terzi.
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Dichiarazione fraudolenta: per il sequestro contano i costi netti
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di sequestro preventivo emessa a carico dell'Indagato per i reati di dichiarazione fraudolenta e autoriciclaggio. L'Indagato gestiva numerose locazioni brevi e i giudici di merito avevano qualificato i guadagni come reddito d'impresa, calcolando l'imposta evasa sui ricavi lordi e senza dedurre i costi. La Cassazione ha stabilito che, per verificare il superamento della soglia di punibilità del reato tributario, l'imposta va quantificata sul reddito netto, deducendo le spese d'impresa inerenti. Se la deduzione dei costi riporta l'imposta evasa sotto la soglia di legge, il reato tributario viene meno e cade anche l'accusa di autoriciclaggio. La causa è stata rinviata per un nuovo calcolo dell'imposta effettiva.
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Esterovestizione: condanna per omessa dichiarazione
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per omessa dichiarazione nei confronti dell'amministratore di una società di scommesse con sede legale a Malta, ma il cui centro direttivo e operativo si trovava in Italia. La sentenza stabilisce che, in caso di esterovestizione, la società è fiscalmente residente in Italia e soggetta ai relativi obblighi dichiarativi. La Corte ha però annullato con rinvio la decisione limitatamente al calcolo di un'aggravante, richiedendo una nuova valutazione. I ricorsi degli altri imputati e del Procuratore Generale sono stati dichiarati inammissibili.
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Autoriciclaggio: onere della prova e confisca del profitto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imprenditori condannati per reati fiscali e autoriciclaggio. La sentenza chiarisce che spetta all'imputato l'onere di provare i costi non dichiarati per ridurre l'imposta evasa. Inoltre, il profitto dell'evasione, pari al risparmio d'imposta, se reimpiegato in attività come l'acquisto di schedine vincenti per 'ripulirlo', configura pienamente il delitto di autoriciclaggio, giustificandone la confisca.
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