Un soggetto, dopo l'archiviazione di un procedimento penale a suo carico, chiedeva la restituzione di beni sequestrati. Il giudice, rilevando una potenziale controversia sulla proprietà di tali beni con le curatele fallimentari, disponeva la rimessione al giudice civile per la risoluzione della lite, mantenendo il sequestro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro tale ordinanza, affermando che la rimessione al giudice civile è un provvedimento con natura meramente procedurale, privo di contenuto decisorio e quindi non impugnabile.
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