Una contribuente ha impugnato un accertamento fiscale milionario basato su indagini bancarie. Dopo aver perso in primo e secondo grado, in Cassazione la sua difesa, basata su nuovi documenti presentati in appello per giustificare le movimentazioni, è stata respinta. La Corte ha stabilito che tale difesa costituisce una domanda nuova inammissibile, poiché introduce per la prima volta nel giudizio d'appello un tema di merito mai affrontato in primo grado, dove erano state sollevate solo eccezioni procedurali. L'ordinanza conferma il rigido divieto di modificare la causa della pretesa nel secondo grado di giudizio.
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