Un'azienda turistica ha utilizzato in compensazione un credito IVA reale, riferito a un anno per cui aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate ha sanzionato l'omessa dichiarazione e, successivamente, ha preteso un'ulteriore penale per indebita compensazione del credito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della societa, annullando la sanzione aggiuntiva. I giudici hanno chiarito che, se il credito IVA esiste concretamente ed e spettante, il mancato invio della dichiarazione costituisce solo una violazione formale gia punita. Imporre una seconda penale determina un'illegittima doppia sanzione tributaria, violando il principio del ne bis in idem. L'Amministrazione Finanziaria non puo quindi punire due volte la stessa condotta omissiva.
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