La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per traffico di stupefacenti, dichiarando inammissibile il ricorso incentrato sulla presunta Incompatibilità del giudice. La difesa sosteneva che il collegio d'appello, dopo aver rigettato una richiesta di concordato sulla pena, non potesse decidere il merito del processo. Gli Ermellini, richiamando la giurisprudenza costituzionale, hanno chiarito che l'incompatibilità non si configura se le valutazioni avvengono all'interno della medesima fase processuale, garantendo così la continuità e l'efficienza del giudizio senza pregiudicare l'imparzialità.
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