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Doppia Imposizione

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289 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Doppia imposizione internazionale: Fisco battuto da ente esente
L'Ente Previdenziale Svizzero ha investito in azioni italiane ottenendo dei dividendi, tassati in Italia al ventisette per cento. L'ente ha chiesto il rimborso parziale per applicare l'aliquota del quindici per cento prevista dall'accordo contro la doppia imposizione internazionale tra Italia e Svizzera. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso, sostenendo che l'ente non fosse tassato in Svizzera e non fosse il beneficiario effettivo dei fondi. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che l'esenzione fiscale in Svizzera non fa perdere la qualifica di residente e che l'ente gestisce autonomamente i fondi per scopi previdenziali, confermando il suo diritto al rimborso.
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Rivalutazione dei terreni: sì al rimborso senza nuovi pagamenti
Un Ente Religioso effettua la rivalutazione dei terreni di sua proprietà basandosi su una prima perizia e versa l'intera imposta sostitutiva dovuta. Successivamente, una seconda perizia riduce drasticamente il valore del terreno. L'ente chiede quindi il rimborso della maggiore imposta versata in eccedenza. L'Agenzia delle Entrate nega il rimborso, sostenendo che l'ente avrebbe dovuto effettuare un nuovo versamento per attivare la procedura. La Corte di Cassazione respinge il ricorso del Fisco, stabilendo che il contribuente ha pieno diritto al rimborso della somma pagata in più. Non è necessario effettuare un ulteriore e inutile versamento per ottenere la restituzione di quanto già indebitamente versato, poiché ciò violerebbe il divieto di doppia imposizione e i principi costituzionali.
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Continuità dei valori fiscali: errore contabile contro il Fisco
L'Agenzia delle Entrate ha rettificato le dichiarazioni di un'azienda di mediazione immobiliare per gli anni 2012 e 2013, riducendo le esistenze iniziali. Questa rettifica derivava da un precedente accordo sul 2011, in cui le provvigioni non ancora incassate erano state qualificate come ricavi e non come rimanenze finali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, confermando che il principio di continuità dei valori fiscali impone che le esistenze iniziali di un anno coincidano esattamente con le rimanenze finali dell'anno precedente. Di conseguenza, se si riducono le rimanenze finali del 2011, si devono ridurre anche le esistenze iniziali del 2012. La Corte ha chiarito che l'eventuale doppia imposizione non giustifica la deroga a questo principio, potendo il contribuente richiedere il rimborso delle imposte pagate in eccesso per l'anno non di competenza.
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Imposta unica sulle scommesse: paga anche il bookmaker estero
L'Amministrazione Finanziaria ha richiesto il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse a un Bookmaker Estero, operante in Italia tramite un Centro Trasmissione Dati privo di concessione statale. Il Bookmaker Estero ha impugnato l'accertamento sostenendo di non essere il soggetto passivo e lamentando una doppia imposizione con l'IVA. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che sia il bookmaker estero sia l'intermediario locale sono soggetti passivi d'imposta per l'attività di raccolta scommesse svolta sul territorio nazionale. La Corte ha chiarito che tale tributo non si sovrappone all'IVA e non viola i principi europei sulla libera prestazione dei servizi. Di conseguenza, il Bookmaker Estero perde la causa ed è confermato l'obbligo di pagare le imposte accertate, con compensazione delle spese processuali.
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Imposta unica sulle scommesse: allibratore estero condannato
Un allibratore estero ha impugnato gli avvisi di accertamento per il mancato pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per gli anni dal 2011 al 2013. L'Agenzia delle Dogane aveva richiesto il pagamento all'allibratore e alla ricevitoria italiana (coobbligata solidale). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'allibratore, confermando che l'imposta unica sulle scommesse si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse in Italia, compresi i centri di trasmissione dati che operano come intermediari per bookmaker esteri senza concessione. La Corte ha inoltre escluso che tale imposta violi il divieto di doppia imposizione con l'IVA, trattandosi di tributi con presupposti differenti. Di conseguenza, l'allibratore estero è stato condannato a pagare l'imposta dovuta.
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Doppia imposizione dei dividendi: multinazionale contro il fisco
Una società madre francese, titolare della quasi totalità delle azioni di una controllata italiana, ha richiesto il rimborso del credito d'imposta sui dividendi distribuiti da quest'ultima, in base alla Convenzione bilaterale Italia-Francia. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso, sostenendo che la società avesse già beneficiato dell'esenzione della ritenuta alla fonte prevista dalla Direttiva madre-figlia, configurando un'ipotesi di doppia non imposizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società francese, stabilendo che i benefici europei non escludono automaticamente il credito d'imposta convenzionale. Tuttavia, per evitare la doppia imposizione dei dividendi, è necessario dimostrare in modo univoco che i proventi italiani abbiano effettivamente concorso a formare la base imponibile della società madre in Francia. La causa è stata quindi rinviata alla Commissione Tributaria Regionale per questo specifico accertamento di fatto.
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Ritenuta alla fonte: sì sui dividendi, no sul conguaglio
L'Azienda italiana ha impugnato il rifiuto del Fisco di rimborsare la ritenuta alla fonte del 5% applicata sia sui dividendi distribuiti alla Società Madre olandese, sia sulla maggiorazione di conguaglio. La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso del Fisco sia quello incidentale dell'Azienda. La decisione conferma che la ritenuta alla fonte sui dividendi è legittima ed è ormai definitiva per via del giudicato. Al contrario, la ritenuta applicata sulla maggiorazione di conguaglio deve essere rimborsata. Questo importo non mira a evitare la doppia imposizione, ma a contrastare l'elusione fiscale, escludendo l'applicazione delle deroghe previste dalla Direttiva europea Madre-Figlia. Di conseguenza, l'Azienda ottiene il rimborso delle sole trattenute sulla maggiorazione.
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Ritenuta sui dividendi esteri: il fisco perde contro i fondi
Un gestore di fondi pensione spagnoli ha chiesto il rimborso delle tasse subite in Italia nel 2007. Il fisco italiano aveva applicato una ritenuta del 15% sui dividendi distribuiti da società italiane. Al contrario, i soggetti residenti in Italia pagavano una tassa effettiva di appena l'1,65%. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I giudici hanno stabilito che la ritenuta sui dividendi esteri applicata in misura superiore rispetto a quella interna viola il principio europeo di libera circolazione dei capitali. Di conseguenza, il fisco deve rimborsare la differenza ai fondi esteri, garantendo la parità di trattamento fiscale.
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Distribuzione utili extracontabili: fisco batte i soci sul nero
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei soci di una società a responsabilità limitata a ristretta base familiare. L'Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori imposte per utili non dichiarati. I giudici hanno confermato la legittimità della presunzione di distribuzione utili extracontabili tra i soci, in assenza di prove contrarie come il reinvestimento o l'estraneità alla gestione. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'agevolazione fiscale che prevede la tassazione parziale dei dividendi non si applica agli utili percepiti "in nero". Trattandosi di somme mai dichiarate dalla società, non esiste il rischio di una doppia tassazione. Di conseguenza, i soci perdono la causa e devono pagare le imposte sull'intero ammontare dei profitti extracontabili accertati, oltre al raddoppio del contributo unificato.
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Rimborso delle imposte: l’onere della prova frena l’azienda
Un'azienda italiana ha eseguito lavori in Germania tramite i propri dipendenti. Ritenendo di aver costituito una stabile organizzazione all'estero, ha pagato le tasse al fisco tedesco e ha successivamente richiesto al fisco italiano il rimborso delle imposte (Irpef) già versate in Italia per gli stessi lavoratori. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso. La Corte di Cassazione ha confermato il diniego, stabilendo che spetta sempre al contribuente l'onere di dimostrare in modo rigoroso i presupposti per ottenere il rimborso, compresa l'effettiva doverosità delle tasse pagate all'estero. L'azienda perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Regime doganale 42: no all’IVA in Italia per merci in transito
L'Agenzia delle Dogane ha contestato a una società, attiva come rappresentante fiscale leggero, il mancato pagamento dell'IVA sull'importazione di merci transitate dall'Italia ma destinate ad altri Paesi europei. L'Ufficio riteneva inapplicabile il **Regime doganale 42** poiché le merci, provenienti dalla Svizzera, possedevano già lo status unionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, confermando la legittimità dell'esenzione. I giudici hanno chiarito che l'immissione in libera pratica in Italia, finalizzata al successivo trasferimento e consumo in Slovenia, Slovacchia e Croazia, rispetta tutti i requisiti comunitari. Di conseguenza, l'IVA non è dovuta in Italia, bensì nei Paesi di effettivo consumo, escludendo qualsiasi responsabilità in capo al rappresentante fiscale. L'Agenzia delle Dogane perde il ricorso.
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Doppia imposizione tributaria: l’Azienda vince contro il Fisco
L'Azienda ha richiesto il rimborso della maggiore IRAP versata nel 2008. L'Amministrazione Finanziaria aveva contestato alcuni costi nel 2007, poi definiti con un accertamento con adesione nel 2012. L'Azienda aveva però già tassato quegli stessi importi nel 2008, subendo una doppia imposizione tributaria. L'Ufficio ha respinto la richiesta di rimborso ritenendola tardiva. La Corte di Cassazione ha invece confermato le decisioni dei giudici di merito, stabilendo che in caso di doppia imposizione tributaria derivante da ragioni giuridiche si applica il termine di decadenza biennale previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 546/1992, e non quello quadriennale dell'articolo 38 d.P.R. 602/1973. Il termine di prescrizione decennale decorre dalla data di definizione dell'accertamento con adesione. L'Azienda vince definitivamente il ricorso e l'Amministrazione Finanziaria viene condannata a pagare le spese di giudizio.
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Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero: sì anche in UE
Una società di ingegneria ha chiesto il rimborso Ires per le tasse pagate in Grecia, invocando la convenzione contro la doppia imposizione. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che i redditi fossero utili d'impresa e non royalties, e che il credito non fosse stato dichiarato. La CTR ha dato ragione al Fisco, escludendo l'applicazione del credito d'imposta nei paesi UE. La Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero si applica anche all'interno dell'Unione Europea. Inoltre, ha dichiarato nulla la decisione della CTR per motivazione apparente, poiché i giudici non avevano analizzato i contratti per qualificare correttamente i redditi. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Doppia imposizione tributaria: negato il rimborso IRAP tra soci
Una società partecipante ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata su un premio di gestione ricevuto da una società partecipata. L'Amministrazione Finanziaria aveva infatti negato alla partecipata la deducibilità di tale costo per difetto di inerenza. La società partecipante sosteneva che tassare quel provento, ormai non deducibile per chi lo aveva pagato, violasse il divieto di doppia imposizione tributaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che le due società sono soggetti giuridici distinti e realizzano presupposti d'imposta differenti. Di conseguenza, l'indeducibilità del costo in capo alla partecipata non esclude la tassazione del ricavo in capo alla partecipante. Inoltre, il principio del legittimo affidamento non può essere invocato per evitare il pagamento dell'imposta principale, ma al massimo per evitare sanzioni e interessi.
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Fisco e banche: la Cassazione punisce la motivazione apparente
Una banca riceveva una cartella di pagamento per ritenute d'acconto non versate. La banca eccepiva che i contribuenti sostituiti avevano già pagato l'imposta, configurando una doppia imposizione. L'Amministrazione Finanziaria concedeva uno sgravio parziale del novantadue per cento. I giudici di merito confermavano comunque la pretesa residua e condannavano la banca alle spese, con una motivazione sbrigativa basata solo sul ruolo del sostituto d'imposta. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della banca, rilevando il vizio di motivazione apparente. La sentenza d'appello è stata cassata perché non ha spiegato il percorso logico-giuridico sulla debenza del sostituto in presenza del pagamento del sostituito, rinviando la causa per un nuovo esame.
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Esenzione TARSU rifiuti speciali: perché l’officina perde lo sconto
Un'azienda di autotrasporti ha impugnato un avviso di accertamento del Comune che richiedeva il pagamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2012. L'azienda sosteneva di avere diritto all'esenzione TARSU rifiuti speciali per l'area adibita a officina meccanica, in quanto produceva scarti speciali smaltiti autonomamente a proprie spese. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando la tassa. I giudici hanno stabilito che spetta interamente al contribuente l'onere di denunciare e dimostrare con precisione quali siano le superfici specifiche destinate alla produzione esclusiva o prevalente di rifiuti speciali. La semplice prova documentale di aver smaltito tali rifiuti nel corso dell'anno non è sufficiente per ottenere lo sconto fiscale se non si delimitano chiaramente le aree interessate.
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Tassazione dei redditi del trust: il fisco batte lo schermo
L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un avviso di accertamento a una contribuente per recuperare l'IRPEF sui dividendi distribuiti da una società. Le quote societarie erano state conferite in un trust di famiglia, in cui i coniugi erano contemporaneamente fondatori, amministratori e beneficiari. L'Ufficio ha imputato i redditi direttamente alla contribuente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della donna, confermando che la tassazione dei redditi del trust con beneficiari individuati avviene per trasparenza in capo a questi ultimi. Il fatto che il trust avesse già pagato le imposte non esonera la reale debitrice, ma dà solo diritto al rimborso in favore del trust stesso per evitare la doppia imposizione.
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Rimborso imposte e decorrenza interessi: vince il contribuente
Una società contribuente riceveva un accertamento fiscale per costi imputati all'anno sbagliato. Dopo aver pagato le somme tramite definizione agevolata, chiedeva il rimborso delle imposte versate due volte. Il Fisco riconosceva il rimborso ma contestava la data di inizio degli interessi. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado stabiliva che gli interessi decorressero solo dalla sentenza definitiva. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del contribuente, stabilendo un principio fondamentale sul rimborso imposte e decorrenza interessi: gli interessi hanno natura compensativa e decorrono dal secondo semestre successivo alla data del versamento originario, non dalla sentenza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Libera circolazione dei capitali: fisco italiano battuto da fondo USA
Un fondo d'investimento statunitense ha richiesto il rimborso delle ritenute del 15% applicate sui dividendi distribuiti da società italiane nel 2010. Il fondo lamentava una discriminazione rispetto ai fondi italiani, soggetti a un'imposta sostitutiva inferiore (12,5%), in violazione del principio di libera circolazione dei capitali. I giudici di merito avevano respinto la richiesta valorizzando la convenzione bilaterale Italia-USA. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del fondo estero. La Corte ha chiarito che le norme europee sulla libera circolazione dei capitali si applicano anche ai paesi terzi e vietano trattamenti fiscali nazionali più gravosi per i non residenti. La presenza di un trattato bilaterale non giustifica la disparità, poiché l'aliquota del 15% rappresenta solo un limite massimo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Libera circolazione dei capitali: rimborsati i dividendi USA
Un fondo di investimento statunitense ha richiesto il rimborso delle ritenute del 15% applicate sui dividendi distribuiti da società italiane tra il 2007 e il 2010, lamentando una discriminazione rispetto ai fondi italiani, tassati al 12,5%. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fondo estero, stabilendo che la differenza di trattamento viola il principio di libera circolazione dei capitali sancito dall'art. 63 T.F.U.E. I giudici hanno chiarito che le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni non possono giustificare restrizioni discriminatorie contrarie al diritto dell'Unione Europea. Inoltre, la comparazione per valutare la discriminazione deve basarsi esclusivamente sulla normativa dello Stato in cui avviene l'investimento, senza considerare la tassazione applicata nello Stato di residenza del fondo estero. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo.
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