Una Lavoratrice francese, residente in Francia, ha ricevuto un incentivo all'esodo da un'Azienda italiana. L'Agenzia delle Entrate ha applicato la tassazione separata in Italia. La Lavoratrice ha contestato, sostenendo che l'incentivo non aveva natura retributiva ma indennitaria, e che, secondo la Convenzione Italia-Francia, doveva essere tassato solo in Francia. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha stabilito che l'incentivo all'esodo è un corrispettivo per il consenso alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro. Pertanto, ha natura di remunerazione da lavoro dipendente e rientra nell'Art. 15 della Convenzione, rendendolo imponibile in Italia.
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