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Doppia Imposizione

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289 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Operazioni oggettivamente inesistenti: condanna per la società
L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento contro una società per l'utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La società riceveva fatture gonfiate da una subappaltatrice, per poi registrare note di credito solo dopo un anno, detraendo indebitamente l'IVA e riducendo l'imponibile IRES. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando la legittimità del recupero fiscale. I giudici hanno stabilito che il decorso del termine annuale per le variazioni IVA non legittima la detrazione se l'operazione è fittizia. Inoltre, la consapevolezza della falsità impedisce di sanare l'irregolarità registrando sopravvenienze attive nell'anno successivo, in violazione del principio di competenza. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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Opzione regime ordinario IVA: fisco battuto sui giochi
Una società attiva nel settore del gioco lecito ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria richiedeva una maggiore IVA e sanzioni per l'anno 2015. La controversia riguardava il calcolo dell'imposta per gli apparecchi da intrattenimento. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'applicazione dell'IVA non è indissolubilmente legata all'imposta sugli intrattenimenti (ISI). Il contribuente ha il diritto di scegliere l'opzione regime ordinario IVA, che svincola il calcolo dalle modalità forfettarie dell'ISI. Inoltre, la scelta del regime ordinario può essere dimostrata anche attraverso comportamenti concreti (comportamenti concludenti) e la tenuta delle scritture contabili, senza necessità di una formale comunicazione preventiva. La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso della società, cassando la sentenza d'appello e rinviando la causa per un nuovo giudizio.
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Avviso di accertamento: affitti in nero e ricorso respinto
L'Amministrazione Finanziaria ha notificato al Contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, riscontrando un maggior reddito da fabbricati derivante da contratti di locazione non dichiarati o dichiarati per importi inferiori rispetto a quelli contrattuali. Il Contribuente ha impugnato l'atto eccependo, tra l'altro, la violazione del divieto di doppia imposizione e l'omessa pronuncia sull'applicazione della cedolare secca. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che i motivi di ricorso erano generici e privi del requisito di autosufficienza, non specificando per quali immobili fosse stata applicata la cedolare secca. Inoltre, la morte del difensore e l'irreperibilità del ricorrente non impediscono la trattazione del giudizio di legittimità, dominato dall'impulso d'ufficio. Il Contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Indagini bancarie: dipendenti protetti dai prelievi del fisco
Un lavoratore italiano, impiegato in Russia come piastrellista, ha subito accertamenti fiscali basati su indagini bancarie per presunti redditi non dichiarati. L'Agenzia delle Entrate considerava tali somme come reddito d'impresa. La Corte di Cassazione ha chiarito due aspetti fondamentali. In primo luogo, poiché l'attività del contribuente è stata qualificata come lavoro dipendente e non d'impresa, la presunzione legale che considera i prelevamenti bancari come reddito non può essere applicata. In secondo luogo, la Suprema Corte ha stabilito che un precedente accertamento con adesione non impedisce al fisco di emettere nuovi accertamenti integrativi, a patto che emergano nuovi elementi di evasione che superino le soglie minime previste dalla legge, indipendentemente dalla loro astratta conoscibilità precedente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Residenza all’estero e tasse: la stabile organizzazione
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un imprenditore, formalmente residente all'estero, l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA in Italia per gli anni 2005 e 2006. L'amministrazione finanziaria sosteneva che l'uomo gestisse un'attività di intermediazione e sublocazione immobiliare sul territorio nazionale tramite una stabile organizzazione di fatto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la decisione dei giudici d'appello. La Suprema Corte ha chiarito che, per configurare una stabile organizzazione in Italia, non serve che la sede fissa sia dotata di autonomia gestionale o contabile, né che produca direttamente un reddito autonomo. È sufficiente che sul territorio italiano venga esercitata, anche solo in parte, l'attività d'impresa. Di conseguenza, l'imprenditore è stato condannato al pagamento delle imposte e delle spese di giudizio.
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Tassazione dei dividendi esteri: il fisco vince sulla doppia tassa
L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento contro un contribuente italiano per non aver dichiarato i dividendi ricevuti da una società spagnola. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l'atto, ritenendo che la tassazione del 15% già subita in Spagna escludesse ogni ulteriore imposta in Italia. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco, chiarendo le regole sulla tassazione dei dividendi esteri. I giudici hanno stabilito che i dividendi esteri sono pienamente imponibili nello Stato di residenza del beneficiario (l'Italia). Tuttavia, per evitare la doppia imposizione, il contribuente ha diritto a detrarre dalle imposte italiane la quota già pagata in Spagna, nei limiti previsti dalla convenzione bilaterale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio.
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Doppia imposizione internazionale: sì al rimborso dei dividendi
Una società madre francese, detentrice di quasi tutte le azioni di una controllata italiana, riceveva dividendi da quest'ultima subendo una ritenuta del 5%. La società francese chiedeva al fisco italiano il rimborso di metà del credito d'imposta, come previsto dalla convenzione bilaterale contro la doppia imposizione internazionale. L'Agenzia delle Entrate negava il rimborso, sostenendo che l'esenzione parziale dei dividendi in Francia impedisse il beneficio. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla società francese, stabilendo che il rimborso spetta anche se lo Stato estero applica regimi di esenzione. Non serve dimostrare l'effettivo pagamento materiale dell'imposta all'estero, ma basta che i dividendi abbiano concorso a formare il reddito complessivo della società madre.
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Tassazione dei dividendi esteri: fondi USA battono il fisco
Un fondo di investimento statunitense ha contestato il rifiuto del fisco italiano di rimborsare parte delle ritenute subite sui dividendi azionari tra il 2007 e il 2010. Il fondo ha subito una tassazione del 15%, mentre i fondi italiani pagavano solo il 12,5% o il 5%. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fondo estero, stabilendo che la tassazione dei dividendi esteri non può essere più penalizzante rispetto a quella applicata ai fondi nazionali. Questo trattamento differenziato viola il principio europeo della libera circolazione dei capitali, che si applica anche ai paesi extra-UE. Di conseguenza, i giudici hanno annullato la decisione precedente, riconoscendo il potenziale diritto al rimborso.
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Accertamento sintetico: socio condannato per i versamenti alla srl
L'Agenzia delle Entrate ha emesso un accertamento sintetico nei confronti di un contribuente, socio unico di una società a responsabilità limitata. L'ufficio ha rilevato una sproporzione tra il reddito dichiarato e i versamenti effettuati dal socio nelle casse sociali a titolo di finanziamento infruttifero. Il contribuente ha contestato l'atto eccependo la violazione del divieto di doppia imposizione, sostenendo che tali somme derivassero da ricavi occulti già accertati in capo alla società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell'accertamento. I giudici hanno chiarito che il divieto di doppia imposizione non opera quando i soggetti d'imposta sono diversi (socio e società) e i presupposti impositivi sono distinti. Spetta al contribuente dimostrare la provenienza non reddituale o esente delle somme utilizzate per i finanziamenti.
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Doppia imposizione internazionale: l’IRAP si scarica all’estero
Un'impresa immobiliare italiana vende un immobile in Francia, pagando le tasse sulle plusvalenze al Fisco francese. Poiché l'imposta estera supera quella italiana sul reddito, la società chiede il rimborso della differenza scomputandola dall'IRAP dovuta in Italia. L'Agenzia delle Entrate nega il rimborso, sostenendo che l'IRAP non sia coperta dalla Convenzione bilaterale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della società. I giudici stabiliscono che, per evitare la doppia imposizione internazionale, l'IRAP deve essere equiparata alla vecchia ILOR, espressamente inclusa nel trattato tra Italia e Francia. Di conseguenza, il credito d'imposta per le tasse pagate all'estero può essere legittimamente utilizzato per abbattere l'IRAP dovuta in Italia.
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Beneficiario effettivo: fisco batte schermi societari fittizi
Un fondo estero ha chiesto il rimborso delle ritenute sui dividendi distribuiti da una banca italiana, rivendicando il trattamento fiscale agevolato riservato ai soggetti europei tramite una società interposta lussemburghese. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso, sostenendo che la società europea fosse un mero intermediario e che il reale beneficiario effettivo fosse un fondo con sede in un paradiso fiscale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che il giudice di merito non può limitarsi a verificare la sede legale formale della società. È invece necessario indagare su chi sia il reale beneficiario effettivo dei proventi, per evitare abusi del diritto e costruzioni societarie artificiose create al solo scopo di eludere le tasse. La sentenza d'appello è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Beneficiario effettivo: la banca estera batte il Fisco
Una banca estera, interamente posseduta da un ente pubblico straniero, ha chiesto il rimborso delle ritenute fiscali subite in Italia sugli interessi di titoli di Stato. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso, contestando la prova della qualità di beneficiario effettivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando che la banca ha dimostrato tale qualità tramite una relazione di revisione indipendente e le attestazioni della camera di compensazione. I giudici hanno chiarito che spetta all'ufficio finanziario dimostrare l'eventuale riconducibilità degli interessi a una stabile organizzazione in Italia. Di conseguenza, la banca ha diritto al rimborso e il Fisco è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Emendabilità della dichiarazione dei redditi: fisco battuto
L'Agenzia delle Entrate ha emesso una cartella di pagamento contro un contribuente per il recupero dell'IRPEF su un riscatto assicurativo. Il contribuente aveva erroneamente indicato la somma nel Quadro RM della dichiarazione dei redditi, sebbene l'assicurazione avesse già applicato una ritenuta alla fonte del 12,50%. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando che l'emendabilità della dichiarazione dei redditi è sempre possibile in sede contenziosa per opporsi a una pretesa tributaria ingiusta. Inoltre, i giudici hanno chiarito che per i contratti assicurativi stipulati prima del 2001 si applica la ritenuta del 12,50% e non la tassazione ordinaria. Il contribuente ha quindi vinto la causa, evitando una ingiusta doppia imposizione.
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Banca estera contro Fisco: la prova del beneficiario effettivo
Una banca estera ha chiesto il rimborso delle ritenute fiscali subite in Italia sugli interessi di titoli di Stato, invocando la convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Austria. L'amministrazione finanziaria ha negato il rimborso, contestando la prova della qualità di beneficiario effettivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando che la banca ha validamente dimostrato tale qualità tramite la relazione di una società di revisione indipendente e le attestazioni della banca depositaria. I giudici hanno chiarito che l'amministrazione non può limitarsi a contestazioni generiche di fronte a prove documentali precise e che spetta al fisco dimostrare l'eventuale riconducibilità degli interessi alla stabile organizzazione italiana della banca. Vince la banca estera, che ottiene il rimborso e la condanna del fisco alle spese.
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Beneficiario effettivo: la banca batte il Fisco sul rimborso
Una banca austriaca ha chiesto al Fisco italiano il rimborso parziale delle ritenute subite sugli interessi di titoli di Stato. La banca ha invocato la convenzione contro le doppie imposizioni, affermando di essere il beneficiario effettivo di tali somme. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso, sostenendo che la banca non avesse provato tale qualità e che i fondi appartenessero alla sua stabile organizzazione in Italia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco. I giudici hanno stabilito che la qualità di beneficiario effettivo può essere dimostrata tramite prove indirette, come relazioni di revisione indipendenti e dati di camere di compensazione internazionali. Inoltre, spettava all'amministrazione finanziaria dimostrare il collegamento dei titoli con la sede italiana, prova mai fornita. Vince la banca, che ottiene il rimborso e il pagamento delle spese legali.
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Rimborso ritenute dividendi: fondo USA batte il fisco italiano
Un fondo di investimento statunitense ha richiesto all'Amministrazione Finanziaria il rimborso ritenute dividendi applicate in Italia nella misura del 15%. Il fondo lamentava una discriminazione rispetto ai fondi italiani, tassati con un'aliquota più favorevole del 12,5%. I giudici di merito avevano respinto la richiesta, ritenendo legittimo il prelievo in base all'accordo bilaterale contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del fondo estero. I giudici di legittimità hanno stabilito che la tassazione italiana viola il principio europeo di libera circolazione dei capitali, applicabile anche ai Paesi terzi. La differenza di trattamento penalizza ingiustamente gli investitori esteri. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Residenza fiscale all’estero: il pensionato batte il Fisco
L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso IRPEF a un ex dirigente in pensione, sostenendo che fosse ancora residente in Italia. Il contribuente ha impugnato il diniego dimostrando il trasferimento in Svizzera e il pagamento delle imposte in tale Stato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Fisco, confermando che il cittadino ha fornito prove solide sulla sua reale residenza fiscale all'estero, come contratti di locazione, utenze e la vendita della casa italiana. Di conseguenza, si applica la Convenzione contro la doppia imposizione fiscale e le imposte trattenute in Italia devono essere rimborsate.
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Cessazione della materia del contendere: stop al rimborso IRPEF
Un pensionato italiano trasferitosi in Bulgaria chiedeva il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla propria pensione, invocando la convenzione contro le doppie imposizioni. L'Agenzia delle Entrate rifiutava il rimborso. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, il caso giungeva in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, il contribuente depositava una memoria rinunciando formalmente alla domanda di rimborso, a seguito dell'emanazione di un nuovo documento di prassi da parte dell'amministrazione finanziaria. La Suprema Corte ha preso atto di questa rinuncia, che fa venire meno l'interesse a proseguire la causa. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Doppia imposizione fiscale: no al rimborso senza cittadinanza
Un pensionato italiano trasferisce la propria residenza in Bulgaria e si iscrive all'AIRE. Successivamente, chiede il rimborso delle trattenute IRPEF sulla pensione del 2015, invocando la Convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione fiscale. L'Agenzia delle Entrate rifiuta il rimborso poiché il contribuente non possiede la cittadinanza bulgara. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del pensionato. I giudici chiariscono che, in base al testo specifico dell'accordo tra Italia e Bulgaria, per godere dell'esenzione dalle tasse italiane non basta la residenza fiscale all'estero, ma è indispensabile possedere la nazionalità dello Stato ospitante. Di conseguenza, il pensionato perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Tassazione dei dividendi esteri: il fondo USA batte il fisco
Un fondo di investimento statunitense ha contestato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria sulla richiesta di rimborso delle ritenute subite sui dividendi azionari italiani tra il 2007 e il 2010. Il fondo lamentava una discriminazione rispetto ai fondi italiani, poiché i suoi dividendi erano tassati al 15% in base alla Convenzione bilaterale, mentre i fondi nazionali beneficiavano di un'aliquota del 12,5%. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fondo estero, stabilendo che la tassazione dei dividendi esteri non può essere più gravosa di quella interna. Questo trattamento differenziato viola il principio europeo di libera circolazione dei capitali, applicabile anche ai paesi terzi. La Corte ha chiarito che il confronto deve basarsi solo sulle regole fiscali italiane, senza considerare le tasse applicate nello Stato estero.
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