Come evitare la doppia imposizione internazionale sui dividendi societari
Quando una società controllata italiana distribuisce dividendi a una società madre estera, il rischio di subire una tassazione ripetuta è molto concreto. Per risolvere questo problema, gli Stati firmano accordi bilaterali per neutralizzare la doppia imposizione internazionale ed evitare che le imprese paghino due volte le tasse sullo stesso profitto. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti e i diritti dei contribuenti europei in merito al rimborso del credito d’imposta sui dividendi distribuiti tra società madri e figlie.
La vicenda nasce dal ricorso di una società madre con sede in Francia. Questa azienda possedeva quasi la totalità delle azioni di una società figlia italiana. Nel 2002, la controllata italiana ha distribuito dividendi per oltre tre milioni di euro alla capogruppo francese. Su questa somma, il fisco italiano ha applicato una ritenuta alla fonte (una trattenuta diretta sulle somme pagate) del cinque per cento. Successivamente, la società francese ha chiesto al fisco italiano il rimborso di metà del credito d’imposta, basandosi sulla convenzione bilaterale tra Italia e Francia.
Il rifiuto del fisco e le decisioni dei giudici di merito
L’amministrazione finanziaria italiana ha rifiutato la richiesta di rimborso. Secondo il fisco, la legge francese escludeva dal calcolo delle tasse il novantacinque per cento dei dividendi ricevuti. Questa esenzione parziale, secondo l’Agenzia delle Entrate, impediva alla società estera di ottenere il rimborso in Italia. I giudici tributari di primo e secondo grado hanno inizialmente dato ragione al fisco. Secondo la loro interpretazione, la società francese avrebbe dovuto dimostrare di aver pagato materialmente le tasse in Francia su quei dividendi per poter richiedere il rimborso italiano.
La compatibilità tra norme europee e trattati bilaterali
La Corte di Cassazione ha ribaltato totalmente questa interpretazione restrittiva. I giudici di legittimità (i magistrati della Cassazione che controllano la corretta applicazione della legge) hanno chiarito che non esiste alcuna incompatibilità tra i benefici della Direttiva europea Madre-Figlia e le tutele previste dalle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione internazionale. I due sistemi normativi non si escludono a vicenda. Al contrario, essi rappresentano strumenti alternativi e cumulabili che il contribuente può utilizzare per proteggere la neutralità fiscale del proprio gruppo societario. La scelta di applicare un regime non impedisce di richiedere successivamente i benefici previsti dall’altro strumento di tutela.
Le motivazioni della decisione sulla doppia imposizione internazionale
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su un principio fondamentale di neutralità fiscale e di efficienza dei mercati transfrontalieri. Non è corretto subordinare il rimborso delle tasse trattenute in Italia all’effettivo pagamento materiale dell’imposta nello Stato di residenza della società madre. Per ottenere il rimborso, è sufficiente che i dividendi provenienti dall’Italia siano stati inclusi nel calcolo del reddito complessivo della società estera. Questo principio vale anche se, a causa di regimi di favore o esenzioni parziali, la società non ha poi versato fisicamente imposte su quella specifica somma. La tassazione effettiva non deve essere un requisito per l’applicazione dei trattati contro la doppia imposizione internazionale, poiché l’obiettivo principale è evitare la discriminazione fiscale dei flussi finanziari tra diversi Paesi.
Le conclusioni sul caso specifico della doppia imposizione internazionale
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società francese e ha annullato la sentenza precedente. Decidendo direttamente nel merito della causa, i giudici hanno riconosciuto il diritto della società madre a ricevere il rimborso richiesto, oltre al pagamento delle spese legali da parte dell’amministrazione finanziaria. Questa decisione conferma che le tutele contro la doppia imposizione internazionale devono essere applicate in modo sostanziale, favorendo la libera circolazione dei capitali e l’efficienza dei mercati europei, senza che formalismi burocratici o interpretazioni restrittive del fisco possano ostacolare i diritti legittimi delle imprese.
Una società estera può chiedere il rimborso delle tasse sui dividendi pagati in Italia?
Sì, se esiste una convenzione bilaterale contro la doppia imposizione tra l’Italia e lo Stato estero di residenza della società madre.
È necessario aver pagato materialmente le tasse all’estero per ottenere il rimborso in Italia?
No, la Cassazione ha chiarito che basta che i dividendi siano stati inclusi nel calcolo del reddito complessivo della società estera, anche se poi esentati.
La Direttiva europea Madre-Figlia esclude l’applicazione delle convenzioni bilaterali?
No, i due strumenti sono compatibili e possono essere utilizzati in modo complementare per evitare la doppia tassazione dei profitti societari.