Doppia Imposizione Dividendi: La Cassazione fa Chiarezza tra Direttiva UE e Convenzioni Bilaterali
La gestione fiscale dei dividendi transfrontalieri è un terreno complesso, dove si intersecano normative nazionali, convenzioni internazionali e direttive europee. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 6955 del 8 marzo 2023) offre un’importante chiave di lettura sulla doppia imposizione dividendi, specificando la relazione tra i benefici previsti dalla Direttiva UE “Madre-Figlia” e quelli delle convenzioni bilaterali, come quella tra Italia e Francia. La decisione stabilisce che i due regimi sono alternativi e la scelta di uno non preclude l’accesso all’altro.
I Fatti di Causa
Una società madre con sede in Francia, detentrice di partecipazioni in due società figlie residenti in Italia, ha richiesto all’amministrazione finanziaria italiana il rimborso di un credito d’imposta. Tale credito era previsto dall’articolo 10 della Convenzione bilaterale Italia-Francia per evitare la doppia imposizione sui dividendi distribuiti dalle società figlie. L’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso, sostenendo che la società madre avesse già beneficiato dell’esenzione totale dalla ritenuta alla fonte in Italia, in applicazione della Direttiva “Madre-Figlia”. Il caso è giunto fino alla Corte di Cassazione dopo che la Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione alla società contribuente.
La Questione Giuridica
Il nucleo della controversia risiedeva nel rapporto tra due strumenti normativi volti a mitigare la doppia imposizione economica dei dividendi:
- La Direttiva UE “Madre-Figlia”: Prevede, tra le altre cose, che lo Stato della società figlia (l’Italia in questo caso) esenti da ritenuta alla fonte i dividendi distribuiti alla società madre residente in un altro Stato membro (la Francia).
- La Convenzione Italia-Francia: Offre un meccanismo alternativo, che include il riconoscimento di un credito d’imposta alla società madre per le imposte pagate in Italia dalla società figlia.
L’Agenzia delle Entrate sosteneva una sorta di incompatibilità tra i due regimi, ritenendo che, una volta scelto il beneficio dell’esenzione dalla ritenuta, la società non potesse più accedere al diverso beneficio del credito d’imposta previsto dalla Convenzione.
La Doppia Imposizione Dividendi secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione dei giudici di merito. I giudici supremi hanno chiarito che non esiste alcuna incompatibilità assoluta tra l’esonero dalle ritenute (previsto dalla Direttiva) e il rimborso del credito d’imposta (previsto dalla Convenzione). I due sistemi si configurano come strumenti alternativi a disposizione del contribuente. L’articolo 7 della stessa Direttiva “Madre-Figlia” lascia impregiudicata l’applicazione di disposizioni convenzionali intese a sopprimere la doppia imposizione, riconoscendo implicitamente la possibile coesistenza dei regimi.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati sia a livello nazionale che europeo. Il punto cruciale non è se la società madre abbia effettivamente pagato un’imposta specifica sui dividendi in Francia, ma se tali dividendi abbiano concorso a formare il suo reddito complessivo imponibile in quello Stato. La Corte ha stabilito che è sufficiente la “soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale dell’altro Stato, indipendentemente dall’effettivo pagamento dell’imposta”.
Questo significa che, per ottenere il rimborso del credito d’imposta, la società madre deve dimostrare che i dividendi ricevuti sono stati inclusi nella sua base imponibile in Francia. Il fatto che il regime fiscale francese possa prevedere un’imposta ridotta o altre agevolazioni su tali redditi è irrilevante per il Fisco italiano. La scelta di avvalersi inizialmente dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte non è irrevocabile e non impedisce alla società madre di chiedere, in un secondo momento, l’applicazione del più favorevole regime convenzionale.
Le Conclusioni
Questa sentenza rafforza il principio della neutralità fiscale e dell’efficienza internazionale, garantendo al contribuente la facoltà di scegliere lo strumento più vantaggioso per evitare la doppia imposizione. Le implicazioni pratiche sono significative: le società madri europee con controllate in Italia possono pianificare la loro strategia fiscale con maggiore certezza. Possono beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi e, successivamente, valutare se richiedere il credito d’imposta previsto dalla convenzione bilaterale applicabile, a condizione di poter dimostrare che tali dividendi sono stati inclusi nel proprio reddito imponibile nello Stato di residenza.
I benefici della Direttiva Madre-Figlia e quelli della Convenzione contro le doppie imposizioni sono tra loro compatibili?
Sì, la Corte di Cassazione ha chiarito che non vi è incompatibilità. Si tratta di due sistemi alternativi e il contribuente può scegliere quale applicare. L’applicazione di uno non preclude l’accesso ai benefici dell’altro.
Per ottenere il rimborso del credito d’imposta, la società madre estera deve dimostrare di aver effettivamente pagato le imposte sui dividendi nel suo Paese?
No. Secondo la sentenza, non è necessario dimostrare l’effettivo pagamento dell’imposta. È sufficiente provare che il dividendo ha concorso alla formazione del reddito complessivo imponibile nello Stato di residenza della società madre.
Se una società madre beneficia dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte (prevista dalla Direttiva UE), può comunque chiedere il rimborso del credito d’imposta (previsto dalla Convenzione bilaterale)?
Sì, la scelta iniziale di beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte non è irrevocabile. La società madre può successivamente chiedere e ottenere il rimborso del credito d’imposta previsto dalla Convenzione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dalla stessa.