Una lavoratrice ha impugnato il licenziamento collettivo intimatole dalla propria azienda cedente durante una complessa ristrutturazione societaria. La società non aveva correttamente comparato la sua posizione con colleghi dotati di mansioni fungibili nell'intero complesso aziendale, violando i criteri di selezione previsti dalla legge. Parallelamente, l'azienda cessionaria, subentrata nella gestione dell'attività, rifiutava il reintegro invocando accordi sindacali di deroga. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo. I giudici hanno statuito che la crisi aziendale non consente accordi sindacali che escludano il passaggio automatico del personale all'acquirente. Di conseguenza, la Suprema Corte ha convalidato la reintegrazione della dipendente presso la società acquirente e la condanna al risarcimento danni a carico dell'azienda cedente.
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