L'Ispettorato del Lavoro ha sanzionato un'azienda riqualificando i contratti di oltre cento procacciatori d'affari in rapporti di lavoro subordinato. La società ha impugnato il provvedimento nei gradi di merito, vedendosi sempre respingere l'opposizione. L'azienda ha quindi promosso ricorso davanti alla Corte di Cassazione, contestando violazioni istruttorie e difetti di motivazione. Successivamente, la società ha depositato un atto di rinuncia formale all'azione, omettendo però di notificarlo ritualmente all'amministrazione statale. I Supremi Giudici hanno stabilito che la rinuncia al ricorso per cassazione priva comunque la parte dell'interesse ad agire. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, disponendo la compensazione totale delle spese legali.
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