Una società, sebbene dichiarata fallita, impugnava un avviso di accertamento fiscale. Il curatore fallimentare restava inerte, ma l'ex amministratore proseguiva la causa. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, riconoscendo la legittimazione della società, annullava la decisione precedente e ordinava la rimessione al primo giudice. L'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, che ha accolto il ricorso. La Suprema Corte ha stabilito che la rimessione al primo giudice è un'eccezione applicabile solo nei casi tassativamente elencati dalla legge. Poiché il caso in esame non rientrava in tale elenco, il giudice d'appello avrebbe dovuto decidere la causa nel merito, senza poterla 'rimandare indietro'.
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