Un Ente pubblico per la casa ha riqualificato un immobile di proprietà di una Fondazione realizzando tredici unità abitative. Dopo il fallimento della Fondazione, l'Ente ha richiesto l'ammissione al passivo in via principale contrattuale e, in via ulteriormente subordinata, per arricchimento senza causa. Il giudice delegato ha riconosciuto solo una somma ridotta a titolo di indennizzo per le migliorie. Il Tribunale ha respinto la successiva opposizione, ritenendo che l'ammissione subordinata impedisse di riproporre le domande contrattuali per effetto del giudicato. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che l'accoglimento parziale della richiesta subordinata non elimina l'interesse del creditore a presentare opposizione allo stato passivo per ottenere il riconoscimento del credito principale contrattuale.
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