Un'associazione di proprietari ha chiesto a due residenti di interrompere l'uso abusivo dell'acqua proveniente dalle sue condutture, in mancanza di un regolare contratto di somministrazione. Le residenti sostenevano invece di avere un diritto di servitù di acquedotto. La Corte d'Appello ha dato ragione all'associazione, ordinando il distacco dei tubi. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il rapporto tra le parti era regolato da un contratto di somministrazione stipulato dal precedente proprietario, e non da un diritto reale. Di conseguenza, l'associazione, pur non essendo proprietaria dei terreni, ha il pieno diritto di interrompere la fornitura idrica in caso di mancata firma del contratto o di inadempimento delle utenti.
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