Una società appaltatrice ha avviato una causa contro la committente per ottenere il pagamento di lavori eseguiti. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, la controversia è giunta in Cassazione. Prima dell'udienza, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo amichevole. Di conseguenza, il difensore della società ricorrente ha presentato una formale rinuncia al ricorso. Tuttavia, l'atto non rispettava i requisiti formali previsti dalla legge, mancando della firma personale della parte e della notifica alla controparte. La Corte di Cassazione ha stabilito che, sebbene l'atto non determini l'estinzione formale del processo, esso dimostra una sopravvenuta carenza di interesse. Per questo motivo, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannando comunque la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte.
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