Un contribuente impugna un estratto di ruolo lamentando la mancata notifica delle cartelle di pagamento. La Commissione Tributaria Regionale accoglie il ricorso poiché l'ente impositore produce solo fotocopie non autenticate delle ricevute di notifica. Durante il giudizio di Cassazione, entra in vigore una nuova legge (Art. 3-bis d.l. n. 146/21) che limita fortemente l'impugnazione dell'estratto di ruolo, ammettendola solo in casi specifici di grave pregiudizio (come la perdita di appalti pubblici o benefici). Il contribuente, un imprenditore, deduce il rischio di vedersi rifiutare finanziamenti o ordini a causa di iscrizioni ipotecarie, ma la Suprema Corte ritiene tali motivi non rientranti nelle eccezioni di legge. La Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando inammissibile l'originaria domanda del contribuente per carenza di interesse ad agire.
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