Una creditrice notifica un precetto a una compagnia assicurativa, la quale si oppone. Successivamente, la creditrice rinuncia al primo precetto notificandone un secondo di importo inferiore. Il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese legali. La creditrice ricorre in Cassazione, pretendendo il rimborso delle spese poiché ritiene l'opposizione originariamente inutile. La Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando che la rinuncia al precetto implica il riconoscimento delle ragioni del debitore. Di conseguenza, la compensazione delle spese basata sulla soccombenza virtuale è corretta, in quanto la cessazione della materia del contendere impedisce di considerare la creditrice come parte totalmente vittoriosa.
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