La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti dell'azione legale di chi opera come gestore non ufficiale di una società. Un soggetto, ritenuto dall'Agenzia delle Entrate l'amministratore di fatto di una cooperativa, aveva contestato un avviso fiscale intestato unicamente alla società. La Suprema Corte ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, stabilendo un principio netto: l'impugnazione di un avviso di accertamento da parte dell'amministratore di fatto non è consentita. La rappresentanza legale della società, anche in giudizio, spetta esclusivamente agli amministratori nominati secondo legge. Mancando un interesse diretto e personale, poiché l'atto non creava un debito a suo carico, l'individuo non aveva la 'legittimazione ad agire', ovvero il diritto di avviare la causa.
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