Un cittadino ha proposto opposizione a cartella esattoriale dopo aver scoperto, tramite un estratto di ruolo, otto richieste di pagamento per contributi previdenziali mai notificate in precedenza. Il debitore ha citato in giudizio esclusivamente l'Agente della Riscossione, eccependo l'omessa notifica e la conseguente prescrizione del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del cittadino. I giudici supremi hanno stabilito che, quando la contestazione riguarda l'esistenza o la prescrizione di crediti previdenziali, la causa deve essere promossa contro l'Ente Impositore e non contro l'Agente della Riscossione, privo della titolarità del credito.
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