Due soci ricevevano utili da una società in liquidazione e indicavano un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi. Successivamente, presentavano istanze per ottenere il rimborso di tali somme. Di fronte all'inerzia dell'Amministrazione, si formava il silenzio rifiuto. Tuttavia, prima che i contribuenti presentassero ricorso in tribunale, l'Agenzia delle Entrate notificava un diniego espresso di rimborso, che non veniva impugnato. I contribuenti decidevano invece di impugnare il silenzio rifiuto. La Corte di Cassazione ha stabilito che, una volta emesso un provvedimento esplicito di diniego, il ricorso contro il silenzio rifiuto è inammissibile per carenza di interesse. Vince l'Agenzia delle Entrate: i ricorsi dei contribuenti sono respinti e la sentenza d'appello è cassata.
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