L'Agenzia delle Entrate contestava a un responsabile di un centro di assistenza fiscale il rilascio di un visto di conformità infedele per detrazioni sul risparmio energetico, richiedendo il pagamento di imposte, sanzioni e interessi. Il professionista ha impugnato l'atto e ha ottenuto in primo grado l'annullamento integrale della cartella per la fondatezza delle detrazioni, sebbene i giudici abbiano respinto una sua eccezione formale sulla competenza dell'ufficio. Successivamente, l'amministrazione finanziaria ha rinunciato all'appello principale. Il professionista ha cercato comunque di proseguire il giudizio per far valere il difetto di competenza, ma i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di interesse. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto: la parte totalmente vittoriosa nel merito non ha alcun interesse concreto a proseguire la causa solo per questioni formali o teoriche.
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