Un Contribuente ha impugnato due intimazioni di pagamento scaturite da cartelle esattoriali per imposte non versate. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agente della Riscossione, qualificandolo come mero interventore privo di autonoma legittimazione impugnatoria. Sia l'Agente della Riscossione sia l'Amministrazione Finanziaria hanno proposto distinti ricorsi in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto in precedenza il ricorso dell'Agente della Riscossione, cassando la sentenza d'appello. Di conseguenza, nel giudizio promosso dall'Amministrazione Finanziaria, i giudici hanno riscontrato la sopravvenuta carenza di interesse. Non sussistendo più alcuna utilità concreta nel decidere il secondo ricorso, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, compensando le spese di giudizio.
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