Un Contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per maggior imposta IRPEF, derivante da presunti utili extra-contabili. Dopo che il suo ricorso era stato accolto in primo grado e poi ribaltato in appello, il Contribuente ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, durante il processo, il Contribuente ha aderito a una definizione agevolata del debito fiscale, saldando quanto dovuto. Per questo motivo, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché la controversia originaria aveva perso ogni ragione d'essere. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Continua »