Una lavoratrice, licenziata nell'ambito di un licenziamento collettivo, ha ottenuto la reintegrazione e un risarcimento. I giudici hanno riconosciuto che due aziende, formalmente distinte, operavano come un "unico soggetto datoriale". Le aziende hanno impugnato la decisione, contestando sia l'esistenza di un unico datore di lavoro sia la non detraibilità del reddito aliunde perceptum (guadagni da altri lavori) dal risarcimento. La Corte di Cassazione, pur dichiarando estinto il giudizio per rinuncia delle aziende, ha implicitamente confermato la validità dei principi stabiliti, ponendo a carico delle aziende le spese legali.
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