Una società di navigazione aerea intima un licenziamento collettivo a un proprio dipendente. I giudici di merito dichiarano illegittimo il recesso, accertando l'esistenza di un unico complesso aziendale tra le società coinvolte, e ordinano la reintegrazione e il risarcimento del lavoratore. Le società impugnano la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, i liquidatori delle imprese rinunciano formalmente al ricorso. La Suprema Corte prende atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio. I giudici chiariscono inoltre che la rinuncia all'impugnazione non comporta l'obbligo di versare il doppio contributo unificato, poiché tale misura sanzionatoria si applica soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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