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Legge 223/1991

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386 provvedimenti

Cassa integrazione guadagni straordinaria: stop a criteri vaghi
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della sospensione di un dipendente collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria per quasi dieci anni. L'Azienda aveva applicato criteri di scelta generici e totalmente discrezionali, violando gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge. I giudici hanno stabilito che la semplice inerzia del lavoratore nel contestare il provvedimento non equivale a una rinuncia ai propri diritti. Inoltre, trattandosi di un risarcimento per inadempimento contrattuale, si applica la prescrizione ordinaria di dieci anni e non quella breve di cinque. L'Azienda è stata quindi condannata a risarcire il dipendente pagandogli la differenza tra la retribuzione piena e il trattamento di integrazione salariale percepito.
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Cassa integrazione straordinaria: l’inerzia non cancella i diritti
Un'azienda ha collocato alcuni dipendenti in cassa integrazione straordinaria a zero ore, applicando criteri di scelta generici e discrezionali. Il Lavoratore ha fatto causa chiedendo il risarcimento dei danni per l'illegittimità della sospensione. La Corte d'Appello ha accolto la domanda del dipendente. L'Azienda ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'inerzia del dipendente equivalesse a una rinuncia tacita e che il credito fosse prescritto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il silenzio del lavoratore non prova alcuna volontà di rinunciare ai propri diritti e che il risarcimento per inadempimento contrattuale si prescrive in dieci anni. Il Lavoratore ha quindi vinto definitivamente la causa, ottenendo il risarcimento.
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Licenziamento collettivo: limiti alla scelta in un solo reparto
L'Azienda ha intimato un licenziamento collettivo alle Lavoratrici impiegate in un appalto di assistenza anziani ormai cessato. L'Azienda riteneva che la soppressione del servizio giustificasse la scelta automatica delle addette, senza necessità di compararle con gli altri dipendenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando l'illegittimità del provvedimento. I giudici hanno stabilito che la sola chiusura di un reparto non consente di limitare la scelta ai soli addetti di quel settore, a meno che non venga provata la loro specifica infungibilità professionale e che tale limitazione sia stata motivata dettagliatamente nella comunicazione iniziale ai sindacati.
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Appalto perso, nullo il licenziamento collettivo: reintegra
Un'azienda di servizi ha avviato una procedura di licenziamento collettivo a seguito della perdita di due appalti comunali per l'assistenza agli anziani. L'Azienda ha licenziato direttamente tutti i dipendenti addetti a quel servizio, ritenendo che non fosse necessario confrontarli con gli altri lavoratori dell'impresa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando l'illegittimità del provvedimento. I giudici hanno stabilito che la perdita di un appalto non giustifica l'automatica esclusione dal confronto degli altri dipendenti. Il datore di lavoro deve sempre dimostrare l'infungibilità professionale dei lavoratori licenziati rispetto al resto del personale aziendale e indicare chiaramente i motivi di tale limitazione sin dall'avvio della procedura. Di conseguenza, la lavoratrice ha ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il rimborso
L'INPS ha richiesto a un'azienda il rimborso delle somme anticipate per la mobilità lunga di due dipendenti, comprensive di indennità e contribuzione figurativa. L'azienda ha eccepito la prescrizione delle somme. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che tali somme rientrano nella categoria dei contributi previdenziali. Di conseguenza, si applica la prescrizione contributi previdenziali di cinque anni prevista dalla legge. L'INPS perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Licenziamento collettivo: sì alla reintegra se la sede è unica
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato a un dipendente. L'Azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare alla sola sede locale, escludendo le altre sedi nazionali. I giudici hanno accertato che le competenze del lavoratore erano fungibili con quelle dei colleghi di altre sedi e che il passaggio ad altri settori non richiedeva una formazione complessa. La Suprema Corte ha chiarito che l'illegittima limitazione della platea dei licenziabili costituisce una violazione sostanziale dei criteri di scelta. Di conseguenza, ha confermato il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, respingendo il ricorso dell'Azienda e condannandola al pagamento delle spese di giudizio.
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Licenziamento collettivo: la sede chiude ma la reintegra è totale
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta dei dipendenti da mandare a casa esclusivamente a una singola sede locale. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso: non è possibile restringere la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede se le mansioni sono identiche e fungibili rispetto a quelle dei colleghi di altre sedi nazionali. La Suprema Corte ha chiarito che i costi di un eventuale trasferimento o la distanza geografica non giustificano questa esclusione. Di conseguenza, la violazione dei criteri di scelta determina l'applicazione della tutela reintegratoria, con il diritto del Lavoratore a riprendere il proprio posto di lavoro e a ricevere un risarcimento economico. L'Azienda è stata condannata anche al pagamento delle spese legali.
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Licenziamento collettivo: la sede lontana non evita la reintegra
L'Azienda ha intimato un licenziamento collettivo a Il Lavoratore escludendolo dal confronto con i colleghi di altre sedi. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che la platea dei lavoratori da licenziare deve comprendere l'intero complesso aziendale, a meno che non sussistano specifiche esigenze tecniche o organizzative comunicate tempestivamente ai sindacati. La semplice distanza geografica o i costi di un eventuale trasferimento non giustificano la limitazione della platea a una singola sede. Di conseguenza, la violazione dei criteri di scelta determina l'applicazione della tutela reintegratoria. Il ricorso dell'Azienda è stato rigettato, confermando il diritto del dipendente a riprendere il proprio posto di lavoro.
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Licenziamento collettivo: illegittimo il taglio di una sola sede
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato da un'azienda a un dipendente della sede di L'Aquila. L'azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare alla sola sede locale, escludendo le altre sedi nazionali senza una reale giustificazione organizzativa. I giudici hanno accertato che i dipendenti di L'Aquila possedevano competenze del tutto comparabili e fungibili con quelle dei colleghi di altre sedi. Di conseguenza, la limitazione territoriale della platea dei licenziabili ha violato i criteri di scelta previsti dalla legge. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell'azienda, confermando il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, stabilendo che la violazione dei criteri di scelta comporta l'applicazione della tutela reintegratoria piena e non della semplice indennità monetaria.
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Licenziamento collettivo: no ai tagli limitati a una sola sede
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato da un'azienda a un dipendente. L'azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare alla sola sede locale, escludendo le altre sedi nazionali senza una reale giustificazione tecnica. I giudici hanno accertato che le professionalità del lavoratore erano del tutto simili e fungibili rispetto a quelle dei colleghi di altre sedi. La limitazione geografica della platea dei lavoratori, motivata solo dal risparmio sui costi di trasferimento, viola i criteri di scelta previsti dalla legge. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando l'obbligo di reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro e di risarcirgli i danni subiti.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’azienda batte l’Inps
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un'Azienda il rimborso degli oneri per la mobilità lunga erogata ad alcuni lavoratori. La Corte d'Appello aveva applicato la prescrizione decennale a una parte di queste somme, ritenendole di natura non contributiva. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Azienda. I giudici hanno chiarito che l'intero credito per mobilità lunga rientra nella categoria dei contributi previdenziali. Di conseguenza, si applica la prescrizione contributi previdenziali di cinque anni, estinguendo la pretesa oltre tale termine. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per ricalcolare il debito.
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Licenziamento collettivo: l’errore dell’azienda salva la lavoratrice
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato da un'azienda a una lavoratrice. La Corte d'Appello aveva annullato il provvedimento per due motivi autonomi: la mancata produzione in giudizio della comunicazione di avvio della procedura e l'irrazionalità dei criteri di scelta, che apparivano discriminatori dato che le mansioni della dipendente non erano state soppresse ed ella vantava una maggiore anzianità. L'azienda ha impugnato la decisione in Cassazione, ma ha omesso di contestare il primo motivo relativo alla mancata produzione del documento. I giudici di legittimità hanno quindi rigettato il ricorso, stabilendo che quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, la mancata impugnazione di una sola di esse rende inammissibile l'intero ricorso. La lavoratrice ottiene così la reintegrazione e il risarcimento.
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Indennità di mobilità: sì al cumulo degli anni tra aziende
L'Istituto Previdenziale ha negato l'indennità di mobilità a un lavoratore licenziato, sostenendo che non avesse maturato i sei mesi di anzianità di servizio richiesti dalla legge presso l'ultimo datore di lavoro. Il lavoratore aveva lavorato quindici settimane per l'ultima azienda e quarantadue settimane per l'azienda precedente, da cui era stato trasferito senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che il passaggio diretto e senza interruzioni tra le due società garantisce la conservazione dell'anzianità di servizio accumulata. Di conseguenza, il periodo precedente deve essere computato per il raggiungimento della soglia minima necessaria a ottenere la prestazione assistenziale. L'ente pubblico perde la causa e deve rimborsare le spese legali.
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Indennità di mobilità anticipata: l’INPS deve pagare tutto
Il Lavoratore ha richiesto l'erogazione dell'indennità di mobilità anticipata in un'unica soluzione per avviare un'attività autonoma. L'Istituto Previdenziale ha liquidato una sola mensilità anziché le ventiquattro spettanti, sostenendo che la cancellazione dalle liste di mobilità, avvenuta a seguito della richiesta, facesse perdere il diritto alle mensilità successive. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che il diritto all'intero trattamento matura prima della cancellazione dalle liste. Quest'ultima rappresenta solo un effetto dell'opzione esercitata dal lavoratore e non un limite al pagamento dell'intera somma spettante.
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Pensione o indennità di mobilità: la Cassazione nega la scelta
Un ex ufficiale di Marina, titolare di pensione di anzianità, ha richiesto l'indennità di mobilità offrendosi di rinunciare temporaneamente alla pensione. L'ente previdenziale ha negato la prestazione e la Corte d'Appello ha confermato il rifiuto. La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che l'indennità di mobilità è assolutamente incompatibile con i trattamenti pensionistici di anzianità. La legge riconosce la facoltà di opzione tra i due trattamenti esclusivamente ai titolari di pensione di invalidità, a causa della loro condizione di maggiore bisogno economico. Per chi percepisce una pensione di anzianità non esiste alcuna possibilità di scelta o rinuncia a favore del sussidio. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Indennità di mobilità: la richiesta dopo 13 anni è fuori tempo
Una lavoratrice ha richiesto l'indennità di mobilità tredici anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel 2003. L'INPS e i giudici di merito hanno respinto la domanda per il superamento del termine di decadenza di sessanta giorni previsto dalla legge. La lavoratrice ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il termine non potesse decorrere prima della conversione giudiziale del suo contratto di formazione in rapporto a tempo indeterminato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il termine di sessanta giorni dalla fine del rapporto di lavoro per richiedere l'indennità di mobilità è tassativo. L'omissione comporta la perdita definitiva del diritto, salvo casi di forza maggiore, non ravvisabili nella pendenza di una causa di conversione del contratto.
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Indebito previdenziale: il lavoratore vince contro l’INPS
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un lavoratore la restituzione di oltre settemila euro per un presunto indebito previdenziale, sostenendo che l'indennità di mobilità mensile fosse incompatibile con l'attività di artigiano avviata dal beneficiario. Il lavoratore si è difeso dimostrando di aver avviato un'attività autonoma, il che gli dava diritto all'anticipazione dell'indennità stessa. L'ente pubblico ha eccepito la decadenza del diritto a richiedere l'anticipazione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito: la decadenza impedisce di chiedere somme aggiuntive, ma non vieta al lavoratore di trattenere quanto già ricevuto, poiché la causa del pagamento era legittima. Il ricorso dell'ente è stato dichiarato inammissibile, confermando l'inesistenza dell'indebito.
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Indennità di mobilità: la Cassazione blocca i soci di cooperative
Una socia lavoratrice di una cooperativa di vigilanza ha richiesto l'indennità di mobilità per il periodo tra il 2015 e il 2016. L'INPS si è opposto, sostenendo che tale tutela non spettasse ai soci di cooperative disciplinate dal d.P.R. n. 602/1970. La Corte d'Appello aveva dato ragione alla lavoratrice, ritenendo che la Legge Fornero avesse esteso il beneficio. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, chiarendo che la riforma del 2012 ha esteso a questi lavoratori solo l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI) e non l'indennità di mobilità. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la sentenza d'appello e rigettato la domanda originaria della lavoratrice, escludendo il diritto al beneficio.
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Indennità di mobilità: l’INPS contesta tardi e perde il ricorso
Una lavoratrice, licenziata a seguito di una procedura collettiva da una società di riscossione, ha richiesto l'indennità di mobilità. L'ente previdenziale ha negato la prestazione, sostenendo che l'azienda non rientrasse tra quelle tenute al versamento dei relativi contributi. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno accolto la domanda della lavoratrice, rilevando che l'ente non avesse tempestivamente contestato i requisiti dell'azienda nel primo grado di giudizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici di legittimità hanno confermato che la mancata contestazione specifica rende i fatti non più discutibili nei gradi successivi, specialmente in presenza di due decisioni di merito identiche. Di conseguenza, la lavoratrice ha ottenuto definitivamente il diritto a percepire l'indennità di mobilità, mentre l'ente pubblico è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Decadenza dall’indennità di mobilità: ricorso perso per un vizio
Un lavoratore ha perso il diritto al sostegno economico a causa della decadenza dall'indennità di mobilità. L'INPS ha contestato il mancato rispetto dell'obbligo di comunicare al Centro per l'Impiego l'assunzione presso una nuova ditta entro cinque giorni dall'inizio del rapporto. La Corte d'Appello ha dato ragione all'ente previdenziale. Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte lo ha dichiarato inammissibile. Il ricorrente non ha infatti rispettato il principio di autosufficienza, omettendo di trascrivere o indicare con precisione i documenti che provavano l'avvenuta comunicazione dell'assunzione. Di conseguenza, il lavoratore perde definitivamente la causa, confermando la revoca del beneficio economico.
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