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Legge 223/1991

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386 provvedimenti

Licenziamento collettivo: l’azienda rinuncia e paga le spese
Una lavoratrice impugna il licenziamento collettivo intimato dalla propria azienda, sostenendo che la selezione dei dipendenti da licenziare dovesse considerare anche un'altra società del gruppo, configurando un unico centro di imputazione. La Corte d'Appello le dà ragione, ordinando la reintegrazione e il risarcimento. Le società del gruppo propongono ricorso in Cassazione ma, successivamente, notificano la rinuncia al ricorso. La Suprema Corte dichiara quindi estinto il processo per rinuncia, confermando di fatto la decisione d'appello favorevole alla lavoratrice. Le aziende rinuncianti vengono inoltre condannate al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore della lavoratrice, non avendo quest'ultima accettato la rinuncia senza spese.
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Licenziamento collettivo: la rinuncia aziendale salva il posto
Una lavoratrice impugna il licenziamento collettivo intimato dalla sua società datrice di lavoro. La Corte d'Appello dichiara l'illegittimità del recesso, accertando un unico centro di imputazione tra due società del gruppo. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le aziende. La Corte d'Appello ordina la reintegrazione e il risarcimento. Le società propongono ricorso in Cassazione, ma successivamente vi rinunciano. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del processo per rinuncia e condanna le società al pagamento delle spese legali in favore della lavoratrice. La decisione d'appello che dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo diventa così definitiva, confermando la vittoria della lavoratrice.
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Licenziamento collettivo: l’azienda rinuncia ma paga le spese
Un lavoratore è stato licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla sua azienda. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il provvedimento perché la platea dei lavoratori da considerare doveva includere anche i dipendenti di un'altra società del gruppo, configurando un unico centro di imputazione. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione, ma ha successivamente notificato la rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, confermando l'illegittimità del licenziamento e condannando l'azienda al pagamento delle spese legali.
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Licenziamento collettivo: la rinuncia aziendale dà la vittoria
Una lavoratrice impugna il licenziamento collettivo intimato dalla sua azienda. La Corte d'Appello dichiara illegittimo il provvedimento, rilevando un unico centro di imputazione tra due società del gruppo e ordinando la reintegrazione. La platea dei lavoratori andava infatti calcolata sull'intero gruppo e non solo sulla singola società formale. Le aziende propongono ricorso in Cassazione, ma successivamente vi rinunciano. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del processo per rinuncia, confermando in via definitiva l'illegittimità del licenziamento collettivo e condannando le società al pagamento delle spese processuali, ritenendo comunque infondati i motivi di ricorso presentati.
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Cassa integrazione guadagni straordinaria: criteri generici nulli
Un'azienda ha collocato un dipendente in cassa integrazione guadagni straordinaria. Il lavoratore ha contestato la sospensione ritenendola illegittima a causa della genericità dei criteri di scelta adottati per individuare il personale da sospendere. La Corte d'Appello ha dato ragione al lavoratore, condannando l'azienda a risarcire i danni pari alla differenza tra lo stipendio pieno e l'assegno di integrazione salariale ricevuto. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che la semplice inerzia del lavoratore non equivale a una rinuncia ai propri diritti e che il risarcimento per l'illegittima sospensione si prescrive in dieci anni. Di conseguenza, il lavoratore vince definitivamente la causa e ha diritto al risarcimento.
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Cassa integrazione guadagni straordinaria: no a criteri generici
Un'azienda ha collocato un dipendente in Cassa integrazione guadagni straordinaria senza specificare criteri di scelta chiari e trasparenti, limitandosi a generici richiami alle esigenze aziendali. Il Lavoratore ha fatto causa chiedendo il risarcimento dei danni pari alle differenze retributive. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che la genericità dei criteri rende nulla la sospensione e che il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni (prescrizione ordinaria) e non in cinque. Inoltre, la semplice inerzia del dipendente nel contestare subito il provvedimento non costituisce una rinuncia ai propri diritti, né riduce il risarcimento dovuto dall'azienda. L'Azienda è stata condannata a pagare le differenze salariali e le spese di giudizio.
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Licenziamento collettivo: legittimo escludere alcune sedi
Un gruppo di lavoratori ha impugnato il licenziamento collettivo intimato dall'azienda, contestando la limitazione della platea dei licenziandi a specifiche sedi e l'infungibilità delle loro mansioni rispetto ad altri colleghi. La Corte d'Appello ha ritenuto legittima la procedura, evidenziando che la distanza geografica tra le sedi rendeva antieconomici i trasferimenti e che le mansioni dei ricorrenti (operatori inbound) non erano fungibili con quelle degli operatori outbound. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, confermando che l'accordo sindacale può legittimamente circoscrivere la platea dei lavoratori da licenziare in base a criteri oggettivi e razionali, come le specifiche esigenze tecnico-produttive aziendali. Di conseguenza, i lavoratori perdono la causa e sono condannati al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: no a comunicazioni a rate
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo inviando una prima comunicazione priva dei nominativi esatti dei lavoratori da licenziare, seguita da successive rettifiche e liste parziali. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte d'Appello ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro condannando l'Azienda a pagare un'indennità risarcitoria di venti mensilità, ritenendo la comunicazione iniziale incompleta e illegittimamente frammentata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che la comunicazione finale prevista dalla legge deve essere unica, esaustiva e tempestiva, per garantire trasparenza e controllo. Di conseguenza, l'Azienda perde la causa e deve pagare anche le spese legali.
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Licenziamento collettivo: no a limiti geografici arbitrari
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta dei dipendenti da mandare a casa solo ad alcune sedi locali, nonostante il piano di ristrutturazione riguardasse l'intera società. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento, stabilendo che la platea dei lavoratori comparabili non può essere ristretta arbitrariamente senza motivazioni dettagliate nella comunicazione iniziale. Di conseguenza, il datore di lavoro è stato condannato a reintegrare il dipendente e a risarcirgli i danni. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando la tutela reintegratoria per violazione dei criteri di scelta.
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Licenziamento collettivo: l’accordo cancella la causa in Cassazione
Un'azienda di telecomunicazioni ha impugnato la sentenza d'appello che dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo di un dipendente. La Corte territoriale aveva ordinato la reintegra del lavoratore poiché l'azienda aveva limitato la platea dei dipendenti da licenziare a singole sedi senza giustificazione. Prima dell'udienza in Cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo amichevole firmando un verbale di conciliazione in sede sindacale. Di conseguenza, la società ha rinunciato al ricorso e il lavoratore ha accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, ponendo fine alla controversia senza alcuna pronuncia sulle spese di lite.
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Licenziamento collettivo: la Cassazione ordina la reintegra
Un'azienda ha avviato un licenziamento collettivo per ristrutturazione, limitando la scelta dei dipendenti da mandare a casa solo ad alcune sedi locali, nonostante il piano di riorganizzazione riguardasse l'intera società. Un dipendente ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo. I giudici hanno chiarito che, se la riorganizzazione coinvolge tutta l'azienda, la selezione dei lavoratori non può essere limitata arbitrariamente a singole sedi senza motivi oggettivi comunicati ai sindacati. Di conseguenza, la Corte ha confermato il diritto del lavoratore a essere reintegrato nel proprio posto di lavoro e a ricevere un risarcimento, respingendo definitivamente il ricorso dell'azienda.
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Licenziamento collettivo: la Cassazione impone la reintegra
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, limitando la scelta dei dipendenti da mandare a casa solo ad alcune sedi locali. La società non ha spiegato i motivi di questa limitazione nella comunicazione iniziale inviata ai sindacati. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso. I giudici hanno stabilito che restringere la platea dei lavoratori senza una motivazione chiara e preventiva viola i criteri di scelta. Di conseguenza, il datore di lavoro deve reintegrare il dipendente e risarcirgli i danni, poiché non si tratta di un semplice vizio di forma, ma di una grave violazione sostanziale delle regole di selezione.
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Licenziamento collettivo: la sede lontana non evita la reintegra
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta dei dipendenti da mandare via solo ad alcune sedi locali, nonostante la riorganizzazione riguardasse l'intera società. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo. I giudici hanno stabilito che la platea dei lavoratori da confrontare deve comprendere l'intero complesso aziendale, a meno che non vi siano motivate esigenze tecniche e organizzative indicate fin dall'inizio. Di conseguenza, la Corte ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando l'obbligo di reintegrare il dipendente nel suo posto di lavoro e di risarcirgli i danni.
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Licenziamento collettivo: la comunicazione a rate costa caro
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'azienda confermando l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato a un dipendente. La controversia nasce dall'inosservanza delle regole sulla comunicazione finale dei lavoratori licenziati. L'azienda aveva inviato una prima informativa incompleta, priva dei nominativi dei lavoratori in esubero, seguita da successive rettifiche frammentate ben oltre i termini di legge. I giudici hanno chiarito che la comunicazione finale non può essere parcellizzata in più atti, ma deve essere unica, tempestiva e contenere l'elenco definitivo dei dipendenti licenziati e i criteri di scelta applicati. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna dell'azienda al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a diciotto mensilità in favore del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: la fretta dell’azienda salva i lavoratori
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, ma ha inviato la comunicazione finale obbligatoria ai sindacati e agli uffici del lavoro in modo incompleto e prima ancora di intimare i primi licenziamenti. Successivamente ha inviato elenchi corretti e frammentati oltre i termini di legge. Due dipendenti esclusi inizialmente e poi licenziati hanno impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo. I giudici hanno stabilito che la comunicazione deve essere unica, trasparente e inviata tassativamente entro sette giorni dai recessi. L'azienda ha perso il ricorso ed è stata condannata a pagare le spese di giudizio e a risarcire i lavoratori.
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Licenziamento collettivo: la sede lontana non evita la reintegra
L'Azienda ha avviato un licenziamento collettivo riducendo il personale solo in alcune sedi, escludendo il resto del complesso aziendale senza giustificare tale scelta nella comunicazione iniziale ai sindacati. I Lavoratori hanno impugnato il provvedimento. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che la platea dei lavoratori da comparare deve riguardare l'intero complesso aziendale. Limitare la scelta a singole sedi senza motivazione viola i criteri di scelta e comporta la reintegrazione dei dipendenti, poiché si tratta di una violazione sostanziale e non di un semplice vizio formale della procedura.
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Licenziamento collettivo: la sede lontana non evita la reintegra
Un'azienda ha intimato un licenziamento collettivo a un dipendente, limitando la scelta dei lavoratori da mandare via solo ad alcune sedi locali, nonostante il piano di riorganizzazione riguardasse l'intera società. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo. I giudici hanno stabilito che la selezione dei dipendenti deve coinvolgere l'intero complesso aziendale, a meno che non vi siano motivate esigenze tecniche che giustifichino una limitazione locale, da indicare subito ai sindacati. La violazione di questa regola equivale a una violazione dei criteri di scelta, che dà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. La Suprema Corte ha quindi respinto il ricorso dell'azienda, confermando la vittoria del lavoratore e condannando la società al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: sì alla reintegra se la sede è una sola
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato da un'azienda a un dipendente. L'azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare a una sola sede locale, nonostante il piano di riorganizzazione aziendale coinvolgesse l'intero territorio nazionale. I giudici hanno stabilito che escludere ingiustificatamente una parte del personale dal confronto viola i criteri di scelta stabiliti dalla legge. Questa violazione non rappresenta un semplice vizio formale, ma un difetto sostanziale che dà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando la tutela reintegratoria per il lavoratore.
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Licenziamento collettivo: reintegra se manca la trasparenza
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato da un'azienda a un lavoratore. L'azienda aveva limitato la scelta dei dipendenti da licenziare solo ad alcune sedi, senza motivare tale scelta nella comunicazione iniziale di avvio della procedura, nonostante il piano di riorganizzazione riguardasse l'intero complesso aziendale. I giudici hanno chiarito che limitare la platea dei lavoratori senza una specifica e provata giustificazione tecnica costituisce una violazione sostanziale dei criteri di scelta. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, escludendo che la differenza di tutele rispetto ai licenziamenti individuali sia incostituzionale.
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Licenziamento collettivo: l’accordo cancella il ricorso
Due lavoratori hanno impugnato il licenziamento intimato dall'Azienda nell'ambito di una procedura di mobilità. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo per gravi vizi procedurali nella comunicazione finale, condannando l'Azienda a pagare un'indennità risarcitoria di diciotto mensilità. L'Azienda ha proposto ricorso in Cassazione per contestare la decisione. Tuttavia, prima dell'udienza, l'Azienda ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso, accettato dai lavoratori con accordo sulla compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo, rendendo definitiva la sentenza d'appello favorevole ai lavoratori.
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