La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32189/2024, ha chiarito le condizioni per ottenere la maggiorazione dei benefici amianto. Il beneficio con coefficiente 1,5 spetta solo se cessa completamente l'attività lavorativa aziendale che espone al rischio amianto, non essendo sufficiente la chiusura di una singola unità produttiva. La Corte ha cassato la decisione d'appello che aveva concesso la maggiorazione a un lavoratore il cui stabilimento era stato chiuso, mentre l'azienda continuava l'attività in altre sedi. Per ottenere il beneficio, è necessario che tutti i lavoratori esposti all'amianto nell'intera impresa siano collocati in mobilità a seguito della cessazione totale di tale specifica attività.
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