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Legge 223/1991

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386 provvedimenti

Licenziamento collettivo: l’azienda rinuncia ma paga le spese
Le Società Datrici di Lavoro hanno impugnato la sentenza d'appello che dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo di una dipendente, ordinandone la reintegrazione. La Corte d'Appello aveva accertato l'esistenza di un unico centro di imputazione tra le società del gruppo. Prima della decisione della Cassazione, le aziende hanno presentato formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo e ha condannato le società rinuncianti al pagamento delle spese di giudizio in favore della lavoratrice. La condanna alle spese si basa sul principio della soccombenza virtuale, poiché i motivi di ricorso delle aziende sarebbero stati comunque rigettati alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sulla responsabilità solidale del gruppo societario.
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Licenziamento collettivo: l’azienda rinuncia ma paga le spese
Un lavoratore, licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da due società di trasporto aereo strettamente collegate, ottiene in appello la reintegra nel posto di lavoro. I giudici di merito accertano infatti l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra le due imprese. Le società propongono ricorso in Cassazione, ma successivamente vi rinunciano formalmente. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del processo per rinuncia. Tuttavia, applicando il principio della soccombenza virtuale, i giudici supremi condannano le aziende al pagamento delle spese di giudizio in favore del lavoratore. La Cassazione conferma che, in base ai precedenti, il ricorso delle società sarebbe stato comunque respinto, convalidando l'illegittimità del licenziamento e il diritto del dipendente alla reintegrazione e al risarcimento.
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Licenziamento collettivo: la rinuncia che conferma la vittoria
Una lavoratrice impugna il proprio licenziamento collettivo intimato da due società collegate del settore aereo. La Corte d'Appello accerta l'esistenza di un unico centro di imputazione tra le imprese, dichiara illegittimo il recesso e ordina la reintegrazione. Le società propongono ricorso in Cassazione ma, prima dell'udienza, depositano formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del processo e condanna le società al pagamento delle spese di giudizio. Applicando il principio della soccombenza virtuale, i giudici rilevano che il ricorso sarebbe stato comunque rigettato, confermando l'illegittimità del licenziamento collettivo e la correttezza della reintegrazione disposta nei precedenti gradi.
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Licenziamento collettivo: reintegra contro indennizzo economico
L'Azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, lasciando a casa diversi dipendenti. I Lavoratori hanno impugnato il provvedimento, lamentando che la comunicazione finale non indicava i punteggi specifici e i carichi di famiglia utilizzati per la scelta. La Corte d'Appello ha ritenuto questa mancanza un semplice errore formale, concedendo solo un risarcimento economico. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione. I giudici hanno stabilito che l'assenza di dati chiari e comparativi impedisce ai dipendenti di verificare la correttezza della scelta. Questa grave lacuna non è una semplice irregolarità burocratica, ma si traduce in una violazione sostanziale dei criteri di selezione. Di conseguenza, i dipendenti hanno diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e non a un semplice indennizzo in denaro.
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Licenziamento collettivo: l’azienda rinuncia ma paga le spese
Una lavoratrice ha impugnato il proprio licenziamento collettivo ritenendolo illegittimo. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, accertando che le due società datrici di lavoro costituivano un unico centro di imputazione aziendale, e ha ordinato la reintegrazione. Le società hanno proposto ricorso in Cassazione ma, prima della decisione, hanno depositato una formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo. Tuttavia, poiché la lavoratrice non ha accettato la compensazione delle spese legali, i giudici hanno applicato il principio della soccombenza virtuale. La Cassazione ha condannato le società al pagamento delle spese di giudizio, confermando che il loro ricorso sarebbe stato comunque respinto e che il licenziamento collettivo era illegittimo.
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Licenziamento collettivo: rinuncia al ricorso ma spese alle aziende
Un lavoratore, licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da due società collegate, ha ottenuto in appello la reintegrazione nel posto di lavoro. I giudici di secondo grado hanno infatti accertato l'esistenza di un unico centro di imputazione tra le imprese. Le società hanno proposto ricorso in Cassazione ma, prima della decisione, hanno presentato formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, confermando la vittoria del lavoratore. Applicando il principio della soccombenza virtuale, i giudici hanno condannato le aziende al pagamento delle spese legali, poiché il loro ricorso sarebbe stato comunque respinto in base ai precedenti orientamenti giurisprudenziali favorevoli al dipendente.
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Licenziamento collettivo: legittima la scelta per competenze
I Lavoratori hanno impugnato il licenziamento collettivo intimato dall'Azienda, contestando i criteri di scelta basati sulla polivalenza delle mansioni e sulla crisi del settore smartphone. Essi sostenevano inoltre l'esistenza di un unico centro di interessi tra due società collegate per evitare i licenziamenti. La Corte d'Appello ha ritenuto legittimo il provvedimento, evidenziando che la riconversione aziendale verso i pannelli LED richiedeva competenze specifiche possedute solo da alcuni dipendenti formati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei Lavoratori, confermando la decisione precedente. I giudici hanno stabilito che i criteri di scelta aziendali erano chiari, oggettivi e coerenti con le esigenze produttive, e che le contestazioni dei dipendenti miravano a una inammissibile rivalutazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio.
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Licenziamento collettivo: l’accordo violato reintegra i piloti
Un'azienda di trasporti aerei ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, concordando con i sindacati i criteri per individuare i piloti da mandare via. Tuttavia, l'azienda ha applicato criteri non previsti dall'accordo, come la mobilità volontaria e la creazione di due graduatorie separate per comandanti e primi ufficiali. I piloti licenziati hanno fatto ricorso. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo. I giudici hanno stabilito che l'accordo sindacale è l'unica fonte per determinare i criteri di scelta. Di conseguenza, la violazione di tali criteri comporta la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, respingendo definitivamente il ricorso dell'azienda.
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Indennità di mobilità: negata ai soci di cooperative di vigilanza
Un lavoratore, socio di una cooperativa di vigilanza con qualifica di guardia giurata, veniva licenziato per cessazione dell'attività. Gli eredi chiedevano il pagamento dell'indennità di mobilità per il periodo da settembre 2015 a luglio 2016. La Corte d'appello accoglieva la domanda, ritenendo che la legge avesse esteso tale tutela anche alle cooperative di vigilanza. L'INPS proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, chiarendo che la riforma del mercato del lavoro del 2012 ha esteso a tali cooperative solo l'assicurazione contro la disoccupazione (ASpI) e la cassa integrazione straordinaria, ma non l'indennità di mobilità, prestazione peraltro destinata a scomparire dal 2017. Di conseguenza, la Cassazione ha rigettato definitivamente la domanda dei familiari del lavoratore.
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Indennità di mobilità: l’iscrizione alle liste non dà il pagamento
Un gruppo di lavoratori, licenziati senza l'avvio delle procedure di legge, ha richiesto l'iscrizione nelle liste di mobilità e l'indennità di disoccupazione. Successivamente, ha preteso in giudizio il pagamento dell'indennità di mobilità. L'INPS ha fatto ricorso, evidenziando che i lavoratori non avevano mai presentato la specifica domanda amministrativa per tale prestazione entro i termini di decadenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che l'iscrizione nelle liste non fa sorgere automaticamente il diritto alla prestazione economica. Per ottenere l'indennità di mobilità è indispensabile presentare una preventiva domanda amministrativa all'ente previdenziale entro sessanta giorni. La mancanza di tale domanda determina l'improponibilità dell'azione giudiziaria, non sanabile in corso di causa. Di conseguenza, la domanda dei lavoratori è stata definitivamente respinta.
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Licenziamento collettivo: graduatorie divise e onere della prova
Due dipendenti hanno impugnato il loro licenziamento collettivo per riduzione del personale, contestando i criteri di scelta applicati dall'ente datore di lavoro. I lavoratori lamentavano la creazione di due graduatorie separate per diversi livelli di inquadramento, sostenendo che le mansioni fossero in realtà intercambiabili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno chiarito che, in caso di licenziamento collettivo, spetta ai dipendenti dimostrare la concreta intercambiabilità delle mansioni con colleghi di altri settori o livelli. Inoltre, per contestare la violazione dei criteri di scelta, il lavoratore deve provare che, applicando i criteri corretti, non sarebbe stato licenziato. Di conseguenza, i licenziamenti sono stati ritenuti legittimi e i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde contro azienda
L'ente previdenziale ha chiesto a un'azienda il rimborso delle somme versate per la mobilità lunga di alcuni lavoratori, comprensive di indennità e contributi figurativi. L'azienda ha eccepito la prescrizione delle somme richieste. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che tali somme rientrano nella categoria dei contributi previdenziali. Di conseguenza, si applica la prescrizione contributi previdenziali di cinque anni e non quella ordinaria di dieci anni. L'ente previdenziale perde definitivamente la causa ed è condannato al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: azienda batte INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un'Azienda il rimborso delle somme anticipate per la mobilità lunga di alcuni lavoratori, comprendenti sia l'indennità economica sia la relativa contribuzione figurativa. L'Azienda ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti. La Corte di Cassazione ha stabilito che tutti gli oneri legati alla mobilità lunga, inclusi i rimborsi delle indennità erogate, rientrano nell'ampia categoria dei contributi previdenziali. Di conseguenza, si applica la prescrizione dei contributi previdenziali di cinque anni, e non quella ordinaria di dieci anni. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso dell'Ente Previdenziale e accolto quello dell'Azienda, rinviando la causa alla Corte d'Appello per ricalcolare le somme prescritte.
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Contratto a termine nullo: l’iscrizione tardiva non salva l’azienda
L'Azienda ha assunto Il Lavoratore con un contratto a termine il 30 marzo 2015. La Corte d'Appello ha dichiarato nullo il termine perché l'assunzione violava il divieto di stipulare contratti a tempo determinato nei sei mesi successivi a licenziamenti collettivi per le stesse mansioni. L'Azienda si è difesa sostenendo che l'assunzione rientrava nella deroga per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Tuttavia, l'effettiva iscrizione del lavoratore in tali liste è avvenuta solo nell'agosto 2015, mesi dopo la firma del contratto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che la mancanza del requisito soggettivo dell'iscrizione al momento dell'assunzione determina l'invalidità insanabile del contratto a termine. L'Azienda perde la causa ed è condannata a pagare le spese legali.
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Cassa integrazione e obbligo di rotazione: infermiera vince
Una lavoratrice, assunta formalmente come infermiera, viene collocata in Cassa integrazione guadagni straordinaria dall'azienda. La dipendente contesta la decisione lamentando la violazione dell'obbligo di rotazione tra i dipendenti fungibili. Il Tribunale le dà ragione, ma la Corte d'Appello ribalta la decisione ritenendo non provata l'intercambiabilità delle mansioni. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della lavoratrice: i giudici di secondo grado hanno totalmente ignorato una lettera del responsabile delle risorse umane che elogiava l'attività della donna in quel reparto, dimostrando la concreta fungibilità con i colleghi non sospesi. La Suprema Corte stabilisce che, in tema di cassa integrazione e obbligo di rotazione, spetta al lavoratore dimostrare la fungibilità delle mansioni, ma il giudice deve valutare tutte le prove documentali prodotte. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Licenziamento collettivo: legittima la chiusura della sede
Un gruppo di dipendenti ha impugnato il licenziamento collettivo intimato da una nota società di telecomunicazioni, lamentando l'illegittimità della procedura, la mancata applicazione del repechage e l'errata selezione del personale da mandare a casa. La Corte d'Appello ha rigettato le domande dei lavoratori, ritenendo corretta la chiusura del sito produttivo e la trasparenza della comunicazione sindacale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno chiarito che il controllo del tribunale deve limitarsi alla regolarità formale della procedura, senza poter sindacare le scelte strategiche e organizzative dell'imprenditore, come la chiusura di una specifica sede. Di conseguenza, i lavoratori hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: azienda perde per poca trasparenza
L'Azienda ha impugnato la sentenza d'appello che dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo di due dipendenti per incompletezza informativa della comunicazione di avvio della procedura di mobilità. L'Azienda lamentava anche l'errata applicazione del rito ordinario anziché del rito Fornero. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la mancata conversione del rito non invalida il processo se non arreca un concreto pregiudizio alla difesa. Inoltre, ha ribadito l'illegittimità del licenziamento collettivo poiché la comunicazione iniziale non specificava i motivi per cui la riduzione del personale era limitata a un solo stabilimento, impedendo un trasparente confronto sindacale. I lavoratori ottengono la reintegrazione e il risarcimento.
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Licenziamento collettivo: due ditte diverse, un solo reintegro
Un assistente di volo è stato licenziato all'interno di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea. I giudici hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione. Di conseguenza, la scelta dei lavoratori da licenziare doveva considerare i dipendenti di entrambe le società e non solo della ditta formale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento, ordinando la reintegrazione del dipendente e il risarcimento del danno. I giudici hanno inoltre ribadito che spetta al datore di lavoro dimostrare l'eventuale ricollocazione del dipendente presso terzi per ridurre il risarcimento dovuto.
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Licenziamento collettivo: l’errore del gruppo costa la reintegra
Due società del settore aereo, formalmente distinte ma operanti come un unico centro di imputazione, hanno avviato una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta dei lavoratori in esubero a una sola di esse. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso, stabilendo che la platea dei lavoratori da considerare doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società, data la sostanziale unicità aziendale. La Corte ha inoltre chiarito le modalità di calcolo del risarcimento, confermando la reintegrazione del dipendente e respingendo il ricorso delle aziende.
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Licenziamento collettivo: se il gruppo è unico il taglio è nullo
Un assistente di volo ha contestato il proprio licenziamento collettivo, avviato da una compagnia aerea. I giudici di merito hanno dichiarato l'illegittimità del provvedimento poiché la società datrice di lavoro e un'altra consociata costituivano, nei fatti, un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della compagnia aerea, confermando la reintegrazione del lavoratore e precisando le regole per il calcolo del risarcimento del danno, confermando che i guadagni ottenuti altrove dal lavoratore (aliunde perceptum) vanno provati dal datore di lavoro e non possono ridurre il risarcimento oltre i limiti di legge.
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