Il caso: la richiesta di indennità di mobilità per il socio di cooperavita
Un lavoratore, impiegato come guardia giurata armata e socio di una cooperativa di vigilanza, perde il posto di lavoro a causa della cessazione dell’attività della sua azienda. In seguito al licenziamento, gli eredi del lavoratore chiedono all’INPS il pagamento dell’indennità di mobilità per un periodo compreso tra il 2015 e il 2016. La Corte d’appello accoglie la richiesta dei familiari. Secondo i giudici di secondo grado, le riforme legislative avevano esteso questo beneficio economico anche ai soci di cooperative operanti nel settore della vigilanza privata. L’INPS non accetta questa decisione e decide di presentare ricorso davanti alla Corte di Cassazione.
Il contrasto tra ammortizzatori sociali e cooperative di vigilanza
La questione centrale riguarda l’applicazione delle tutele per la disoccupazione ai soci di cooperative di lavoro. Storicamente, queste figure godevano di tutele ridotte rispetto ai lavoratori dipendenti ordinari. La riforma del mercato del lavoro del 2012 ha cercato di uniformare i trattamenti, introducendo nuove regole per l’estensione degli ammortizzatori sociali. L’INPS sostiene che la legge ha esteso a queste realtà solo l’Assicurazione Sociale per l’Impiego, nota come ASpI, e la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. L’ente previdenziale evidenzia che l’estensione della cassa integrazione non comporta automaticamente il diritto a ricevere anche il trattamento di mobilità.
Le motivazioni della decisione sull’indennità di mobilità
La Corte di Cassazione accoglie le ragioni dell’INPS e spiega in modo dettagliato i motivi della decisione. I giudici sottolineano che la riforma del 2012 aveva un obiettivo preciso: semplificare il sistema degli ammortizzatori sociali. Il legislatore voleva rendere l’ASpI l’unica forma di tutela contro la disoccupazione involontaria. Per questo motivo, la legge ha previsto la progressiva cancellazione della vecchia indennità di mobilità, stabilendone la totale abolizione a partire dal primo gennaio 2017. Estendere una prestazione in via di esaurimento a nuove categorie di lavoratori, come i soci delle cooperative di vigilanza, sarebbe andato contro la direzione della riforma. La sola presenza della cassa integrazione straordinaria per le imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti non basta a creare un diritto automatico alla mobilità. Senza una norma di legge chiara ed espressa, non è possibile estendere analogicamente questo beneficio economico.
Le conclusioni sul diritto all’indennità di mobilità
La Suprema Corte decide la causa nel merito senza rinvio, poiché non servono ulteriori accertamenti sui fatti. I giudici annullano la sentenza della Corte d’appello e rigettano definitivamente la domanda originaria presentata dagli eredi del lavoratore. L’INPS vince la causa e non dovrà pagare la somma richiesta. Questa decisione stabilisce un principio chiaro per il settore della vigilanza privata e delle cooperative. L’indennità di mobilità non spetta ai soci di cooperativa licenziati prima della sua definitiva abolizione, a meno che una norma speciale non lo prevedesse espressamente. I lavoratori licenziati in quel periodo potevano accedere esclusivamente alla tutela generale della disoccupazione. Data la complessità e la novità della questione giuridica affrontata, la Cassazione decide comunque di compensare le spese legali tra le parti. Ciascun soggetto pagherà quindi i propri avvocati per tutti i gradi di giudizio.
I soci di cooperative di vigilanza hanno diritto all’indennità di mobilità?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che la legge non ha mai esteso questa specifica prestazione ai soci di tali cooperative, i quali potevano accedere solo alle tutele ordinarie contro la disoccupazione.
L’estensione della cassa integrazione straordinaria comporta il diritto alla mobilità?
No, l’estensione della cassa integrazione straordinaria a un settore non si traduce automaticamente nell’estensione dell’indennità di mobilità, che richiede una norma di legge espressa.
Cosa è successo all’indennità di mobilità dopo la riforma del 2012?
La riforma del mercato del lavoro del 2012 ha avviato la progressiva eliminazione dell’indennità di mobilità, che è stata definitivamente abolita a partire dal primo gennaio 2017.