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112 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Licenziamento collettivo: illegittima la scelta locale
Una società avviava una procedura di licenziamento collettivo limitando la selezione dei dipendenti a una sola delle sue filiali. Un lavoratore licenziato ha impugnato la decisione, ottenendo ragione in tutti i gradi di giudizio. La Corte di Cassazione ha confermato che il licenziamento è illegittimo, poiché la platea dei lavoratori da considerare per la scelta deve includere tutti i dipendenti con professionalità comparabili e fungibili presenti nell'intera azienda, non solo nella sede interessata dalla riduzione di personale. La Corte ha ribadito che la violazione di questo criterio di scelta comporta l'annullamento del licenziamento e la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: illegittima la scelta per sede
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3260/2024, ha respinto il ricorso di una società che, in una procedura di licenziamento collettivo, aveva limitato la platea dei dipendenti da licenziare a una sola delle sue sedi. La Corte ha ribadito che, in assenza di comprovate e specifiche esigenze tecnico-produttive che rendano i lavoratori non fungibili, la comparazione deve avvenire su tutta la platea aziendale di dipendenti con mansioni simili. La limitazione territoriale unilaterale costituisce una violazione dei criteri di scelta, comportando l'applicazione della tutela reintegratoria per il lavoratore.
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Licenziamento collettivo: limiti geografici illegittimi
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3258/2024, ha respinto il ricorso di un'azienda, confermando l'illegittimità di un licenziamento collettivo. La Corte ha ribadito che la platea dei lavoratori da considerare per la scelta non può essere limitata a una singola sede geografica senza valide ragioni tecnico-produttive, anche in presenza di altre sedi distanti. La violazione di tale principio costituisce un vizio sostanziale che comporta la reintegrazione del lavoratore.
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Platea licenziamento collettivo: i criteri di scelta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1959/2024, ha stabilito che in un licenziamento collettivo per chiusura di una sede, l'azienda non può limitare la platea dei lavoratori da licenziare solo a quelli della filiale interessata. Se esistono professionalità fungibili in altre sedi, la comparazione deve avvenire a livello aziendale. La violazione di questo principio rende il licenziamento illegittimo e comporta la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: l’intera azienda va inclusa
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1948/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da selezionare a una sola sede. La Corte ha ribadito che, salvo specifiche e comprovate esigenze tecnico-produttive, la comparazione deve avvenire sull'intero complesso aziendale. La distanza geografica e i costi di trasferimento non sono, di per sé, ragioni sufficienti a derogare a questo principio, configurando una violazione sostanziale dei criteri di scelta che comporta la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: criteri di scelta illegittimi
Una società di telecomunicazioni ha effettuato un licenziamento collettivo limitando la selezione dei lavoratori a una sola sede aziendale. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, dichiarando il licenziamento illegittimo. La motivazione risiede nel fatto che l'azienda non ha fornito prove concrete e specifiche sulle ragioni tecnico-produttive che impedivano di considerare i lavoratori dell'intera azienda, violando così i corretti criteri di scelta. Di conseguenza, è stata ordinata la reintegra del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: illegittima la scelta locale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1803/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede. La Corte ha stabilito che la scelta deve riguardare l'intero complesso aziendale, a meno che non sussistano ragioni tecnico-produttive oggettive e specifiche, che l'azienda ha l'onere di provare. La violazione di questo principio costituisce un vizio sostanziale che comporta la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: la scelta dei lavoratori
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1824/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva ingiustificatamente limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede. La Corte ha stabilito che, in presenza di professionalità fungibili tra diverse sedi, l'azienda è tenuta a estendere la comparazione a tutto il personale con mansioni simili, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica. La violazione di questo principio non è un vizio formale, ma sostanziale, e comporta la tutela reintegratoria per il lavoratore. Il ricorso dell'azienda è stato quindi rigettato.
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Criteri di scelta licenziamento: illegittimo se ad hoc
Un'azienda ha effettuato un licenziamento collettivo, individuando una lavoratrice tramite una selezione a due fasi: prima ha limitato la scelta a un solo livello professionale, poi ha usato il titolo di studio come criterio decisivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento, ritenendo che tali criteri di scelta licenziamento fossero stati applicati in modo arbitrario e non trasparente, configurando una selezione "ad personam" e violando i principi di oggettività richiesti dalla legge.
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Licenziamento collettivo: l’intera azienda va inclusa
La Corte di Cassazione ha stabilito che in una procedura di licenziamento collettivo, la platea dei lavoratori da considerare per la scelta non può essere limitata al singolo cantiere o appalto in crisi. L'azienda deve estendere la comparazione a tutto il personale con mansioni fungibili nell'intero complesso aziendale. La sentenza ha dichiarato illegittimi i licenziamenti di alcuni operai di una società di pulizie, in quanto la selezione era stata ingiustamente ristretta ai soli addetti dell'appalto cessato, senza una valida ragione tecnico-organizzativa.
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Licenziamento collettivo: comunicazione e illegittimità
Un'azienda effettua un licenziamento collettivo, ma la procedura viene dichiarata illegittima a causa di una comunicazione incompleta a sindacati e autorità. La Corte di Cassazione conferma la decisione, sottolineando che la legge richiede una comunicazione tempestiva e dettagliata, includendo i nomi dei lavoratori e la specifica applicazione dei criteri di scelta, per garantire un controllo effettivo. Comunicazioni successive, se anch'esse incomplete, non possono sanare il vizio iniziale.
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Licenziamento collettivo: i criteri di scelta corretti
La Cassazione conferma la legittimità di un licenziamento collettivo in un'azienda di vigilanza. La selezione dei lavoratori deve avvenire su tutta la platea aziendale con mansioni fungibili, non solo sui dipendenti degli appalti cessati. L'esclusione di personale specializzato è legittima se basata su comprovate esigenze tecnico-produttive. La procedura di cambio appalto non prevale su quella di licenziamento collettivo.
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