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112 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Licenziamento collettivo: legittimità e criteri di scelta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7111/2023, ha rigettato il ricorso di alcuni lavoratori contro un licenziamento collettivo. La Corte ha confermato la legittimità della scelta aziendale di limitare la platea dei licenziandi a una specifica unità produttiva, purché tale decisione sia giustificata da oggettive esigenze tecnico-produttive e organizzative, adeguatamente comunicate in fase di apertura della procedura, e le mansioni dei lavoratori non siano fungibili con quelle di altre sedi.
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Licenziamento collettivo: legittima la scelta per sede
Un gruppo di lavoratori ha impugnato un licenziamento collettivo, sostenendo che la selezione del personale da licenziare (ballottaggio) fosse illegittimamente limitata alla sola sede di Roma. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che un'azienda può limitare la platea dei lavoratori a una specifica unità produttiva se tale scelta è giustificata da esigenze tecnico-organizzative specifiche e non discriminatorie, come la crisi circoscritta a quella sede. Il licenziamento collettivo è stato quindi ritenuto legittimo.
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Licenziamento collettivo: limiti e criteri di scelta
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di licenziamento collettivo in cui un'azienda di servizi aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare solo alle sedi di Roma e Napoli. Un'ex dipendente ha impugnato il licenziamento, sostenendo che la comparazione avrebbe dovuto estendersi a tutto il personale nazionale. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando la legittimità della procedura. È stato chiarito che un'azienda può limitare l'ambito di comparazione a specifiche unità produttive, a condizione che nella comunicazione di avvio della procedura siano esplicitate in modo trasparente le oggettive esigenze tecnico-produttive, organizzative ed economiche che giustificano tale scelta, permettendo così un efficace controllo da parte delle organizzazioni sindacali.
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Licenziamento collettivo: legittima la limitazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una lavoratrice contro un licenziamento collettivo, confermando la legittimità della procedura. La Corte ha stabilito che un'azienda può limitare la platea dei lavoratori da licenziare a specifiche unità produttive, a condizione che fornisca motivazioni oggettive, tecniche e organizzative, come la notevole distanza geografica che renderebbe i trasferimenti antieconomici. La comunicazione di avvio è stata ritenuta completa e l'accordo sindacale valido, nonostante la mancata firma di una rappresentanza locale.
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Licenziamento collettivo platea: quando è legittima?
Una lavoratrice di un contact center impugnava il proprio licenziamento, sostenendo che l'azienda avrebbe dovuto considerare tutti i dipendenti a livello nazionale nella procedura di licenziamento collettivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la limitazione della platea dei lavoratori ai soli siti in crisi è legittima se fondata su comprovate e oggettive esigenze tecniche, organizzative e produttive, come la distanza geografica e la non intercambiabilità delle mansioni. La sentenza conferma che la scelta del perimetro del licenziamento collettivo platea spetta all'azienda, a patto che sia adeguatamente motivata.
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Licenziamento collettivo: legittima la scelta aziendale
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare solo ad alcune sedi. La Corte ha ritenuto che tale scelta fosse giustificata da ragioni oggettive di natura tecnica, organizzativa e produttiva, come la distanza geografica e la non fungibilità delle mansioni, escludendo la natura discriminatoria della procedura.
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Licenziamento collettivo: legittima la scelta per sedi
Un gruppo di dipendenti di una società di contact center ha impugnato il proprio licenziamento, sostenendo l'illegittimità della procedura di licenziamento collettivo perché limitata alla loro sede. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che un'azienda può limitare la platea dei lavoratori da licenziare a specifiche unità produttive se tale scelta è supportata da oggettive e comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, come la distanza geografica e la non intercambiabilità delle professionalità.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se limitato
La Corte di Cassazione conferma che un licenziamento collettivo è illegittimo se l'azienda limita la platea dei lavoratori a una sola sede, senza confrontare i profili professionali fungibili presenti in altre unità produttive. Tale violazione dei criteri di scelta comporta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
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Criteri di scelta licenziamento: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10177/2024, ha confermato l'annullamento di un licenziamento collettivo a causa dell'illegittimità dei criteri di scelta adottati dall'azienda. La Suprema Corte ha ribadito che i criteri di scelta licenziamento devono essere oggettivi, verificabili e trasparenti, non potendo basarsi su descrizioni generiche di competenze o valutazioni discrezionali. È stato sottolineato che la comparazione dei lavoratori deve avvenire su base ampia, considerando la fungibilità delle mansioni nell'intero complesso aziendale.
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Criteri di scelta licenziamento: la Cassazione decide
Un lavoratore, licenziato nell'ambito di una procedura collettiva, ha impugnato il provvedimento. La Corte d'Appello ha annullato il licenziamento, ritenendo i criteri di scelta licenziamento utilizzati dall'azienda generici e discrezionali. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha confermato la decisione, respingendo il ricorso dell'azienda e ribadendo il principio fondamentale secondo cui tali criteri devono essere sempre oggettivi, trasparenti e verificabili.
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Criteri licenziamento collettivo: Cassazione conferma
La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento di un licenziamento collettivo, giudicando illegittimi i criteri di scelta adottati da un'azienda perché generici e discrezionali. La sentenza sottolinea che i criteri di licenziamento collettivo devono essere oggettivi, trasparenti e verificabili, non potendo basarsi su vaghe descrizioni di competenze o macchinari, per garantire un controllo effettivo e tutelare i lavoratori. L'onere di dimostrare la corretta applicazione di tali criteri spetta interamente al datore di lavoro.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se limitato
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la selezione dei lavoratori da licenziare ai soli dipendenti di una sede in chiusura. Secondo la Corte, in assenza di comprovate ragioni tecniche e organizzative, la platea di comparazione deve estendersi all'intero complesso aziendale, includendo tutti i lavoratori con professionalità fungibili. La violazione di questo principio comporta l'applicazione della tutela reintegratoria.
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Licenziamento collettivo: i criteri di scelta corretti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10083/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare ai soli dipendenti della sede produttiva soppressa. La Corte ha stabilito che, in assenza di un accordo sindacale, i criteri di scelta legali devono essere applicati comparando tutti i lavoratori con professionalità omogenee dell'intero complesso aziendale, non potendo l'azienda restringere arbitrariamente l'ambito di selezione per motivi di costi o per un presunto rifiuto non provato al trasferimento.
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Licenziamento collettivo: fungibilità e scelta
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un'azienda, confermando l'illegittimità di un licenziamento collettivo. La sentenza sottolinea che, nella scelta dei lavoratori da licenziare, l'azienda deve considerare la fungibilità professionale, ovvero l'intercambiabilità delle mansioni basata sul bagaglio di esperienze complessivo, e non può limitare arbitrariamente la platea dei lavoratori da comparare. La decisione ribadisce l'importanza di un'applicazione ampia e non restrittiva dei criteri di scelta.
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Criteri di scelta licenziamento: no a punteggi opachi
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18046/2024, ha dichiarato illegittimo un licenziamento collettivo in cui i criteri di scelta erano applicati tramite un punteggio numerico soggettivo e discrezionale. La Corte ha ribadito che le modalità applicative dei criteri di scelta licenziamento devono basarsi su elementi oggettivi, preesistenti e verificabili, per garantire trasparenza e permettere al lavoratore di contestare la decisione.
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Licenziamento collettivo: i criteri di scelta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8815/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede. La Corte ha ribadito che, di norma, la comparazione deve avvenire sull'intero 'complesso aziendale' e che la distanza geografica non è una giustificazione sufficiente per restringere l'ambito di scelta. Tale violazione dei criteri di scelta è considerata un vizio sostanziale, che comporta il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.
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Licenziamento collettivo: limiti geografici e reintegra
La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare a una sola sede geografica. Secondo la Corte, senza specifiche e comprovate esigenze tecnico-produttive, la platea dei lavoratori da considerare deve estendersi a tutto il complesso aziendale. La violazione dei criteri di scelta comporta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
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Licenziamento collettivo: illegittima la scelta locale
Una società avviava un licenziamento collettivo limitandolo a una sola sede. Un lavoratore impugnava il recesso. La Cassazione ha confermato l'illegittimità, chiarendo che nel licenziamento collettivo la platea dei lavoratori da considerare deve includere l'intero complesso aziendale, salvo specifiche e comprovate esigenze tecnico-produttive. La sola distanza geografica non è una giustificazione valida.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se limitato a 1 sede
La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo un licenziamento collettivo in cui la società aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare alla sola sede interessata dalla riorganizzazione. Secondo la Corte, in assenza di comprovate e oggettive ragioni tecnico-produttive che impediscano la comparazione, la scelta deve estendersi a tutti i dipendenti con profili professionali fungibili nell'intera azienda. La violazione di questo principio comporta la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: illegittima la scelta per sede
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4958/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede geografica. Secondo la Corte, in presenza di professionalità fungibili in altre sedi, la comparazione deve avvenire a livello aziendale globale, a meno che non sussistano oggettive e comprovate esigenze tecnico-produttive che giustifichino una scelta diversa. La motivazione generica basata sulla sola dislocazione geografica è stata ritenuta insufficiente, portando alla reintegra del lavoratore.
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