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112 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Licenziamento collettivo: appalto perso ma dipendente reintegrato
Un'azienda di servizi ha intimato un licenziamento collettivo a seguito della perdita di due appalti per l'assistenza agli anziani, licenziando direttamente tutti i dipendenti addetti a tali servizi. Una lavoratrice ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso perché l'azienda non ha effettuato alcuna comparazione tra i dipendenti licenziati e gli altri lavoratori con mansioni fungibili nell'intero complesso aziendale. La Suprema Corte ha chiarito che la sola cessazione di un appalto non esonera il datore di lavoro dall'applicare i criteri di scelta su base aziendale, a meno che non dimostri l'infungibilità professionale dei lavoratori coinvolti già nella comunicazione iniziale di avvio della procedura. L'azienda ha perso il ricorso ed è stata condannata a reintegrare la dipendente e a pagare le spese legali.
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Licenziamento collettivo: no ai tagli automatici per fine appalto
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo a seguito della perdita di due appalti per l'assistenza agli anziani. L'Azienda ha licenziato direttamente i dipendenti impiegati in quel servizio, ritenendo che non fosse necessario confrontarli con gli altri lavoratori dell'impresa. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento. I giudici hanno chiarito che, anche in caso di chiusura di un singolo appalto, la scelta dei dipendenti da licenziare non può limitarsi automaticamente a quel settore. Il datore di lavoro deve comparare tutti i lavoratori con professionalità equivalente nell'intero complesso aziendale, a meno che non dimostri l'assoluta infungibilità delle mansioni o non indichi motivi specifici nella comunicazione iniziale ai sindacati.
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Licenziamento collettivo: stop ai criteri se l’azienda chiude
Una lavoratrice ha impugnato il licenziamento collettivo intimato dall'azienda a seguito della cessazione totale dell'attività per perdite economiche. La ricorrente lamentava la violazione dei criteri di scelta e la mancata comunicazione dei motivi individuali del recesso, oltre a contestare una precedente cessione di ramo d'azienda. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che, in caso di chiusura totale dell'azienda con licenziamento di tutto il personale, i criteri di scelta diventano irrilevanti. Inoltre, l'obbligo di motivazione individuale non sussiste nel licenziamento collettivo, essendo sufficiente l'informativa alle rappresentanze sindacali. Infine, la lavoratrice non poteva rivendicare il trasferimento nel ramo d'azienda ceduto, poiché operava in una sede geografica diversa da quella interessata dalla cessione.
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Licenziamento collettivo: il gruppo unico batte la forma societaria
Un'assistente di volo ha impugnato il licenziamento collettivo intimato dalla sua compagnia aerea. I giudici hanno accertato l'esistenza di un unico centro di imputazione tra due società del gruppo, estendendo la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso perché la procedura non ha coinvolto l'intero personale del gruppo integrato. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'aliunde perceptum (i guadagni ottenuti altrove) va sottratto dal danno complessivo effettivo e non direttamente dal tetto massimo delle dodici mensilità risarcitorie. Il ricorso delle società è stato rigettato.
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Cassa integrazione guadagni straordinaria: stop a criteri vaghi
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della sospensione di un dipendente collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria per quasi dieci anni. L'Azienda aveva applicato criteri di scelta generici e totalmente discrezionali, violando gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge. I giudici hanno stabilito che la semplice inerzia del lavoratore nel contestare il provvedimento non equivale a una rinuncia ai propri diritti. Inoltre, trattandosi di un risarcimento per inadempimento contrattuale, si applica la prescrizione ordinaria di dieci anni e non quella breve di cinque. L'Azienda è stata quindi condannata a risarcire il dipendente pagandogli la differenza tra la retribuzione piena e il trattamento di integrazione salariale percepito.
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Appalto perso, nullo il licenziamento collettivo: reintegra
Un'azienda di servizi ha avviato una procedura di licenziamento collettivo a seguito della perdita di due appalti comunali per l'assistenza agli anziani. L'Azienda ha licenziato direttamente tutti i dipendenti addetti a quel servizio, ritenendo che non fosse necessario confrontarli con gli altri lavoratori dell'impresa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando l'illegittimità del provvedimento. I giudici hanno stabilito che la perdita di un appalto non giustifica l'automatica esclusione dal confronto degli altri dipendenti. Il datore di lavoro deve sempre dimostrare l'infungibilità professionale dei lavoratori licenziati rispetto al resto del personale aziendale e indicare chiaramente i motivi di tale limitazione sin dall'avvio della procedura. Di conseguenza, la lavoratrice ha ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.
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Licenziamento collettivo: la sede chiude ma la reintegra è totale
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta dei dipendenti da mandare a casa esclusivamente a una singola sede locale. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso: non è possibile restringere la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede se le mansioni sono identiche e fungibili rispetto a quelle dei colleghi di altre sedi nazionali. La Suprema Corte ha chiarito che i costi di un eventuale trasferimento o la distanza geografica non giustificano questa esclusione. Di conseguenza, la violazione dei criteri di scelta determina l'applicazione della tutela reintegratoria, con il diritto del Lavoratore a riprendere il proprio posto di lavoro e a ricevere un risarcimento economico. L'Azienda è stata condannata anche al pagamento delle spese legali.
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Licenziamento collettivo: no ai tagli limitati a una sola sede
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato da un'azienda a un dipendente. L'azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare alla sola sede locale, escludendo le altre sedi nazionali senza una reale giustificazione tecnica. I giudici hanno accertato che le professionalità del lavoratore erano del tutto simili e fungibili rispetto a quelle dei colleghi di altre sedi. La limitazione geografica della platea dei lavoratori, motivata solo dal risparmio sui costi di trasferimento, viola i criteri di scelta previsti dalla legge. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando l'obbligo di reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro e di risarcirgli i danni subiti.
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Cassa integrazione straordinaria: criteri oscuri, paga l’azienda
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della sospensione a zero ore di un dipendente collocato in cassa integrazione straordinaria. L'Azienda aveva applicato criteri di scelta generici e discrezionali, violando gli accordi. La Suprema Corte ha chiarito che il risarcimento del danno per l'illegittima sospensione è soggetto alla prescrizione decennale ordinaria e che la semplice inerzia del lavoratore non equivale a una rinuncia ai propri diritti. Inoltre, l'illegittimo rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa fa scattare automaticamente la sua mora, senza necessità di una formale diffida scritta da parte del dipendente. L'Azienda è stata quindi condannata a pagare le differenze retributive.
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Licenziamento collettivo: sì alla reintegra se i criteri sono errati
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato da un'azienda di trasporti aerei a un dipendente con mansioni di supporto vendite. La Corte d'Appello aveva accertato la violazione dei criteri di scelta geografici, poiché il ruolo del lavoratore non era in esubero e un'altra dipendente era stata assegnata alle medesime mansioni. L'azienda ha fatto ricorso sostenendo che la violazione dei criteri di scelta dovesse comportare solo un risarcimento economico e non la reintegrazione. La Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che la violazione dei criteri di scelta nei casi di licenziamento collettivo comporta l'annullamento del recesso e la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre a un'indennità risarcitoria fino a dodici mensilità. Il lavoratore ottiene così la conferma definitiva del suo diritto a riprendere il servizio.
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Licenziamento collettivo: sì alla reintegra, no al risarcimento
Due lavoratrici aeroportuali impugnano il licenziamento intimato dall'azienda cedente nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. La Corte d'Appello dichiara illegittimo il recesso per violazione dei criteri di scelta, avendo l'azienda limitato irragionevolmente il confronto al solo scalo di Milano-Linate invece che all'intero territorio nazionale. Ordina quindi la reintegra alle dipendenze dell'azienda cessionaria. La Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento collettivo e l'obbligo di reintegra. Tuttavia, accoglie il ricorso della cessionaria in amministrazione straordinaria limitatamente alla condanna al risarcimento del danno: le pretese economiche contro una società in procedura concorsuale vanno infatti azionate davanti al giudice fallimentare e non davanti al giudice del lavoro, dichiarando la domanda risarcitoria improcedibile in questa sede.
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Licenziamento collettivo: criteri vaghi e risarcimento al lavoratore
Un'azienda ha intimato un licenziamento collettivo a un dipendente addetto al settore contazione banconote. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il provvedimento perché la comunicazione finale conteneva criteri di scelta troppo generici. In particolare, il riferimento a competenze complete e totalizzanti è stato ritenuto una mera clausola di stile, che impediva di comprendere i punteggi attribuiti e di confrontare le posizioni dei lavoratori. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'illegittimità del licenziamento. I giudici hanno ribadito che l'onere di provare la corretta applicazione dei criteri di scelta grava interamente sul datore di lavoro, il quale deve fornire indicazioni specifiche e verificabili, a tutela sia dei diritti individuali del lavoratore sia delle prerogative sindacali.
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Licenziamento collettivo: posto salvo ma risarcimento bloccato
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento di due lavoratrici aeroportuali, avvenuto all'esito di una procedura di licenziamento collettivo. La società cedente aveva limitato illegittimamente la scelta del personale da licenziare a una singola unità produttiva, senza dimostrare reali esigenze organizzative che impedissero il confronto con i dipendenti a livello nazionale. La Suprema Corte ha confermato il diritto alla reintegrazione delle lavoratrici presso la società cessionaria. Tuttavia, ha accolto il ricorso di quest'ultima, nel frattempo entrata in amministrazione straordinaria, dichiarando improcedibile la richiesta di risarcimento economico davanti al giudice del lavoro: tale pretesa economica deve essere infatti avanzata esclusivamente davanti al giudice fallimentare per garantire la parità tra tutti i creditori.
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Licenziamento collettivo: reintegra anche in caso di cessione
Una lavoratrice viene licenziata all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea, la cui attività viene successivamente trasferita a un'altra società. I giudici di merito dichiarano l'illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta, non potendo limitare la selezione a singole unità senza giustificazione. Ordinano quindi la reintegrazione della dipendente presso l'azienda acquirente. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, rigettando i ricorsi delle due società. La Corte chiarisce che il trasferimento d'azienda in stato di crisi non permette di escludere il passaggio dei lavoratori all'acquirente, ma consente solo modifiche alle condizioni di lavoro.
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Licenziamento collettivo: legittimo se si taglia l’intero reparto
Una lavoratrice con qualifica di collaboratore amministrativo impugna il licenziamento collettivo intimatole da una clinica privata. L'azienda aveva soppresso l'intero reparto amministrativo per esternalizzare il servizio e rientrare nei parametri di accreditamento della Regione. La Corte di Cassazione conferma la legittimità del provvedimento. I giudici chiariscono che la scelta imprenditoriale di riorganizzare l'attività non è sindacabile nel merito. Inoltre, quando viene eliminato un intero settore, il datore di lavoro non deve applicare i criteri di scelta comparativi con altri reparti, a meno che il dipendente non dimostri la propria fungibilità in mansioni diverse. La lavoratrice perde definitivamente il ricorso e il licenziamento resta valido.
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Licenziamento collettivo: legittimo escludere alcune sedi
Una lavoratrice ha impugnato il proprio licenziamento collettivo intimato da un'azienda di telecomunicazioni, contestando la legittimità dei criteri di scelta e la limitazione della platea dei lavoratori da licenziare solo ad alcune sedi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha stabilito che è legittimo limitare la selezione dei dipendenti da licenziare a specifiche unità produttive se vi sono ragioni tecnico-organizzative oggettive, come l'insostenibilità economica di trasferimenti di massa. Inoltre, ha confermato l'infungibilità tra operatori inbound (lavoratori subordinati) e outbound (collaboratori esterni), escludendo la necessità di una comparazione tra queste due categorie. L'azienda vince la causa e la lavoratrice è condannata a pagare le spese processuali.
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Licenziamento collettivo: legittimo escludere sedi non in crisi
Una lavoratrice ha impugnato il licenziamento collettivo intimato dall'azienda, lamentando la violazione dei criteri di scelta e l'omessa comparazione con colleghi di altre sedi o reparti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che l'azienda può legittimamente limitare la platea dei lavoratori da licenziare a specifiche unità produttive in crisi, purché sussistano ragioni oggettive e le mansioni dei dipendenti esclusi non siano fungibili (interscambiabili) con quelle dei licenziati. Nel caso specifico, la distinzione tra operatori addetti a servizi diversi e la distanza geografica tra le sedi giustificavano la scelta aziendale. Di conseguenza, il licenziamento collettivo è stato ritenuto pienamente valido e la lavoratrice è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: legittimo escludere alcune sedi
Una lavoratrice ha impugnato il proprio licenziamento, intimato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una grande azienda di telecomunicazioni. La lavoratrice contestava la limitazione della platea dei lavoratori da licenziare ad alcune specifiche sedi e la mancata indicazione dei punteggi individuali nella comunicazione di recesso. La Corte d'Appello ha respinto il ricorso, ritenendo legittimi i criteri di scelta concordati con i sindacati e giustificata la limitazione geografica per ragioni economiche e organizzative. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando definitivamente il ricorso della lavoratrice. La Suprema Corte ha chiarito che è legittimo limitare la platea dei licenziamenti a singole unità produttive se vi sono ragioni oggettive e che la comunicazione non deve necessariamente contenere i punteggi di tutti i dipendenti non licenziati.
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Licenziamento collettivo: reintegra contro indennizzo economico
L'Azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, lasciando a casa diversi dipendenti. I Lavoratori hanno impugnato il provvedimento, lamentando che la comunicazione finale non indicava i punteggi specifici e i carichi di famiglia utilizzati per la scelta. La Corte d'Appello ha ritenuto questa mancanza un semplice errore formale, concedendo solo un risarcimento economico. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione. I giudici hanno stabilito che l'assenza di dati chiari e comparativi impedisce ai dipendenti di verificare la correttezza della scelta. Questa grave lacuna non è una semplice irregolarità burocratica, ma si traduce in una violazione sostanziale dei criteri di selezione. Di conseguenza, i dipendenti hanno diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e non a un semplice indennizzo in denaro.
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Licenziamento collettivo: legittima la scelta per competenze
I Lavoratori hanno impugnato il licenziamento collettivo intimato dall'Azienda, contestando i criteri di scelta basati sulla polivalenza delle mansioni e sulla crisi del settore smartphone. Essi sostenevano inoltre l'esistenza di un unico centro di interessi tra due società collegate per evitare i licenziamenti. La Corte d'Appello ha ritenuto legittimo il provvedimento, evidenziando che la riconversione aziendale verso i pannelli LED richiedeva competenze specifiche possedute solo da alcuni dipendenti formati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei Lavoratori, confermando la decisione precedente. I giudici hanno stabilito che i criteri di scelta aziendali erano chiari, oggettivi e coerenti con le esigenze produttive, e che le contestazioni dei dipendenti miravano a una inammissibile rivalutazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio.
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