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Criteri Di Scelta

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112 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Licenziamento collettivo: l’accordo violato reintegra i piloti
Un'azienda di trasporti aerei ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, concordando con i sindacati i criteri per individuare i piloti da mandare via. Tuttavia, l'azienda ha applicato criteri non previsti dall'accordo, come la mobilità volontaria e la creazione di due graduatorie separate per comandanti e primi ufficiali. I piloti licenziati hanno fatto ricorso. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo. I giudici hanno stabilito che l'accordo sindacale è l'unica fonte per determinare i criteri di scelta. Di conseguenza, la violazione di tali criteri comporta la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, respingendo definitivamente il ricorso dell'azienda.
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Licenziamento collettivo: due ditte diverse, un solo reintegro
Un assistente di volo è stato licenziato all'interno di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea. I giudici hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione. Di conseguenza, la scelta dei lavoratori da licenziare doveva considerare i dipendenti di entrambe le società e non solo della ditta formale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento, ordinando la reintegrazione del dipendente e il risarcimento del danno. I giudici hanno inoltre ribadito che spetta al datore di lavoro dimostrare l'eventuale ricollocazione del dipendente presso terzi per ridurre il risarcimento dovuto.
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Licenziamento collettivo: sì alla reintegra, no al risarcimento
Il Lavoratore viene licenziato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo durante un trasferimento d'azienda tra la Società Cedente e la Società Cessionaria in amministrazione straordinaria. Il Lavoratore contesta la violazione dei criteri di scelta, dimostrando di possedere qualifiche superiori rispetto ai colleghi trattenuti. La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità del recesso e il diritto alla reintegrazione del dipendente, stabilendo che il trasferimento d'azienda comporta il passaggio automatico del personale anche in caso di crisi aziendale. Tuttavia, accoglie il ricorso della Società Cessionaria sulla richiesta economica: la domanda di risarcimento danni è improcedibile davanti al giudice del lavoro e deve essere presentata al giudice fallimentare.
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Cassa integrazione guadagni straordinaria: criteri generici nulli
Un'azienda ha collocato un dipendente in cassa integrazione guadagni straordinaria. Il lavoratore ha contestato la sospensione ritenendola illegittima a causa della genericità dei criteri di scelta adottati per individuare il personale da sospendere. La Corte d'Appello ha dato ragione al lavoratore, condannando l'azienda a risarcire i danni pari alla differenza tra lo stipendio pieno e l'assegno di integrazione salariale ricevuto. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che la semplice inerzia del lavoratore non equivale a una rinuncia ai propri diritti e che il risarcimento per l'illegittima sospensione si prescrive in dieci anni. Di conseguenza, il lavoratore vince definitivamente la causa e ha diritto al risarcimento.
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Cassa integrazione guadagni straordinaria: no a criteri generici
Un'azienda ha collocato un dipendente in Cassa integrazione guadagni straordinaria senza specificare criteri di scelta chiari e trasparenti, limitandosi a generici richiami alle esigenze aziendali. Il Lavoratore ha fatto causa chiedendo il risarcimento dei danni pari alle differenze retributive. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che la genericità dei criteri rende nulla la sospensione e che il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni (prescrizione ordinaria) e non in cinque. Inoltre, la semplice inerzia del dipendente nel contestare subito il provvedimento non costituisce una rinuncia ai propri diritti, né riduce il risarcimento dovuto dall'azienda. L'Azienda è stata condannata a pagare le differenze salariali e le spese di giudizio.
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Licenziamento collettivo: legittimo escludere alcune sedi
Un gruppo di lavoratori ha impugnato il licenziamento collettivo intimato dall'azienda, contestando la limitazione della platea dei licenziandi a specifiche sedi e l'infungibilità delle loro mansioni rispetto ad altri colleghi. La Corte d'Appello ha ritenuto legittima la procedura, evidenziando che la distanza geografica tra le sedi rendeva antieconomici i trasferimenti e che le mansioni dei ricorrenti (operatori inbound) non erano fungibili con quelle degli operatori outbound. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, confermando che l'accordo sindacale può legittimamente circoscrivere la platea dei lavoratori da licenziare in base a criteri oggettivi e razionali, come le specifiche esigenze tecnico-produttive aziendali. Di conseguenza, i lavoratori perdono la causa e sono condannati al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: no a limiti geografici arbitrari
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta dei dipendenti da mandare a casa solo ad alcune sedi locali, nonostante il piano di ristrutturazione riguardasse l'intera società. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento, stabilendo che la platea dei lavoratori comparabili non può essere ristretta arbitrariamente senza motivazioni dettagliate nella comunicazione iniziale. Di conseguenza, il datore di lavoro è stato condannato a reintegrare il dipendente e a risarcirgli i danni. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando la tutela reintegratoria per violazione dei criteri di scelta.
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Licenziamento collettivo: la Cassazione impone la reintegra
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, limitando la scelta dei dipendenti da mandare a casa solo ad alcune sedi locali. La società non ha spiegato i motivi di questa limitazione nella comunicazione iniziale inviata ai sindacati. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso. I giudici hanno stabilito che restringere la platea dei lavoratori senza una motivazione chiara e preventiva viola i criteri di scelta. Di conseguenza, il datore di lavoro deve reintegrare il dipendente e risarcirgli i danni, poiché non si tratta di un semplice vizio di forma, ma di una grave violazione sostanziale delle regole di selezione.
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Licenziamento collettivo: la sede lontana non evita la reintegra
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta dei dipendenti da mandare via solo ad alcune sedi locali, nonostante la riorganizzazione riguardasse l'intera società. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo. I giudici hanno stabilito che la platea dei lavoratori da confrontare deve comprendere l'intero complesso aziendale, a meno che non vi siano motivate esigenze tecniche e organizzative indicate fin dall'inizio. Di conseguenza, la Corte ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando l'obbligo di reintegrare il dipendente nel suo posto di lavoro e di risarcirgli i danni.
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Licenziamento collettivo: la sede lontana non evita la reintegra
Un'azienda ha intimato un licenziamento collettivo a un dipendente, limitando la scelta dei lavoratori da mandare via solo ad alcune sedi locali, nonostante il piano di riorganizzazione riguardasse l'intera società. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo. I giudici hanno stabilito che la selezione dei dipendenti deve coinvolgere l'intero complesso aziendale, a meno che non vi siano motivate esigenze tecniche che giustifichino una limitazione locale, da indicare subito ai sindacati. La violazione di questa regola equivale a una violazione dei criteri di scelta, che dà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. La Suprema Corte ha quindi respinto il ricorso dell'azienda, confermando la vittoria del lavoratore e condannando la società al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: sì alla reintegra se la sede è una sola
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato da un'azienda a un dipendente. L'azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare a una sola sede locale, nonostante il piano di riorganizzazione aziendale coinvolgesse l'intero territorio nazionale. I giudici hanno stabilito che escludere ingiustificatamente una parte del personale dal confronto viola i criteri di scelta stabiliti dalla legge. Questa violazione non rappresenta un semplice vizio formale, ma un difetto sostanziale che dà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando la tutela reintegratoria per il lavoratore.
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Licenziamento collettivo: la sede locale non salva l’azienda
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta dei dipendenti da mandare a casa solo ad alcune sedi locali, invece di considerare l'intero complesso aziendale. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo poiché l'azienda non ha motivato adeguatamente, nella comunicazione iniziale, le ragioni tecnico-produttive che giustificavano tale limitazione geografica. Di conseguenza, i giudici hanno ordinato la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni perse nel frattempo. La Corte ha chiarito che la violazione sostanziale dei criteri di scelta comporta la tutela reintegratoria piena e non una semplice indennità economica.
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Licenziamento collettivo: no alla scelta limitata a un reparto
Tre dipendenti hanno impugnato il loro licenziamento collettivo, lamentando che l'azienda avesse ristretto la scelta dei lavoratori da mandare via solo ad alcuni reparti, senza considerare l'intero organico aziendale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che l'azienda non può limitare la selezione a un singolo settore se i dipendenti svolgono mansioni simili (fungibili) a quelle di colleghi impiegati in altri reparti. Di conseguenza, il licenziamento collettivo è nullo e l'azienda deve reintegrare i lavoratori nel loro posto di lavoro, oltre a pagare le spese legali.
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Licenziamento collettivo: legittimo anche con solidarietà attiva
Due lavoratrici hanno impugnato il loro licenziamento collettivo, intimato nell'ambito di una riorganizzazione aziendale che prevedeva l'esternalizzazione dei servizi di prenotazione. Le dipendenti lamentavano la genericità dei criteri di scelta basati sulle esigenze aziendali e la violazione del divieto di licenziamento durante un contratto di solidarietà. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle lavoratrici. I giudici hanno chiarito che il criterio delle esigenze aziendali è legittimo se risponde a scelte organizzative non discriminatorie. Inoltre, la Suprema Corte ha confermato che il divieto di licenziamento legato ai contratti di solidarietà è stato abrogato prima dell'avvio della procedura, rendendo quindi lecito il provvedimento espulsivo. L'azienda ha vinto la causa e le lavoratrici sono state condannate al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: quando la distanza salva l’azienda
Una lavoratrice ha impugnato il proprio licenziamento collettivo, contestando la legittimità dei criteri di scelta e la limitazione della platea dei lavoratori da licenziare solo ad alcune sedi aziendali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. La Corte ha stabilito che è legittimo limitare la platea dei lavoratori coinvolti a specifiche unità produttive se vi sono ragioni oggettive, come la distanza geografica superiore a 500 km dalle altre sedi e l'infungibilità delle mansioni. Inoltre, l'accordo sindacale può prevedere criteri di scelta diversi da quelli legali, purché razionali e obiettivi. Di conseguenza, la lavoratrice ha perso la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: l’esperienza batte l’anzianità
Alcuni lavoratori hanno impugnato il licenziamento collettivo intimato dall'azienda per riduzione di attività, contestando la legittimità della procedura e i criteri di scelta applicati. I dipendenti lamentavano in particolare che l'azienda avesse limitato la platea dei licenziabili ai soli addetti a una specifica commessa, escludendo altri colleghi con qualifiche simili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, confermando la legittimità del provvedimento. I giudici hanno stabilito che è lecito limitare la platea dei lavoratori da licenziare a un singolo settore aziendale se sussistono oggettive esigenze organizzative e se i dipendenti esclusi possiedono un'esperienza specifica e infungibile, non maturata dai ricorrenti. Di conseguenza, i lavoratori hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: pilota vince contro liste separate
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento intimato a un pilota nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. L'Azienda aveva stipulato un accordo sindacale che limitava la platea dei licenziandi ai piloti di un determinato modello di aereo. Tuttavia, l'Azienda ha arbitrariamente creato due graduatorie separate per comandanti e primi ufficiali, criterio non previsto dall'accordo. I giudici hanno stabilito che questa differenziazione costituisce una violazione sostanziale dei criteri di scelta, e non un semplice vizio formale. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto alla tutela reintegratoria, ovvero a riprendere il proprio posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno. La Cassazione ha quindi respinto il ricorso dell'Azienda, condannandola anche al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: legittimo il taglio di un solo settore
Alcune lavoratrici hanno impugnato il licenziamento collettivo intimato dall'azienda per riduzione di attività, contestando la regolarità della procedura e la scelta di limitare gli esuberi a un solo settore aziendale legato a una specifica commessa. La Corte d'Appello ha ritenuto legittima la limitazione della platea dei licenziabili, basata sull'infungibilità professionale e sulla specifica esperienza biennale richiesta per quel servizio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle lavoratrici, confermando che il datore di lavoro può legittimamente limitare il licenziamento collettivo a un singolo ramo aziendale se sussistono oggettive esigenze tecnico-produttive e se i dipendenti esclusi possiedono competenze specifiche non sostituibili. Di conseguenza, i licenziamenti sono stati dichiarati validi e le lavoratrici sono state condannate al pagamento delle spese di giudizio.
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Licenziamento collettivo: se i criteri sono vaghi il lavoratore vince
Un'azienda ha intimato un licenziamento collettivo a un dipendente addetto a un reparto soppresso. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento, lamentando l'irrazionalità dei criteri di scelta utilizzati per individuare il personale da escludere. La Corte d'Appello ha annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione del dipendente, poiché i punteggi assegnati dall'azienda presentavano margini di discrezionalità non verificabili. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la vittoria del lavoratore. I giudici hanno ribadito che i criteri di scelta devono essere rigidi, oggettivi e interamente verificabili, escludendo qualsiasi discrezionalità del datore di lavoro. La valutazione sulla trasparenza di tali criteri spetta esclusivamente ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità.
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Licenziamento collettivo: Onlus condannata a reintegrare
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento di una dipendente di un'associazione Onlus. L'ente aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo motivata dalla chiusura del servizio trasporti. Tuttavia, i giudici hanno accertato che l'associazione operava con criteri di economicità imprenditoriale, escludendo la qualifica di organizzazione di tendenza. Inoltre, i dipendenti erano tra loro intercambiabili. Di conseguenza, la scelta del personale da licenziare non poteva limitarsi al solo reparto soppresso, ma doveva coinvolgere tutti i lavoratori con mansioni equivalenti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'associazione, confermando la reintegrazione nel posto di lavoro della dipendente e il risarcimento del danno.
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