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Credito D'Imposta Ricerca E Sviluppo

9 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: no quadro RU, cade il bonus
L'Azienda ha utilizzato in compensazione il credito d'imposta ricerca e sviluppo per le spese sostenute in un anno precedente. L'Agenzia delle Entrate ha emesso una cartella di pagamento disconoscendo l'agevolazione. Il credito non era stato indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi dell'anno di sostenimento dei costi. L'Azienda ha impugnato la cartella lamentando il mancato invio dell'avviso bonario e la natura formale dell'omissione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che l'indicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo nella dichiarazione dell'anno di maturazione è richiesta a pena di decadenza. L'omissione costituisce una scelta negoziale non emendabile con dichiarazione integrativa. Inoltre, il controllo automatizzato è legittimo senza preventivo avviso se l'errore emerge direttamente dai dati dichiarati. L'Azienda perde il beneficio tributario e deve pagare le spese legali.
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Credito d’imposta R&S: vittoria annullata per motivazione debole
Una società si vede annullare la vittoria in una causa relativa al credito d'imposta ricerca e sviluppo. L'agevolazione era stata richiesta per costi legati a una nuova strategia di marketing. Sebbene i giudici di merito avessero dato ragione all'azienda, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione a causa di una 'motivazione apparente'. La sentenza è stata annullata non perché il marketing non possa essere considerato R&S, ma perché i giudici non avevano risposto in modo specifico e critico alle obiezioni tecniche dell'Agenzia delle Entrate, limitandosi a confermare la decisione precedente. Il caso dovrà quindi essere riesaminato.
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Credito d’imposta R&S: vince la sede UE, non la filiale svizzera
Un'azienda italiana si vede negare il rimborso del credito d'imposta ricerca e sviluppo per attività svolte per la sua controllante olandese. Il motivo del diniego dell'Agenzia delle Entrate era che la controllante aveva agito tramite una sua filiale (stabile organizzazione) in Svizzera, un paese all'epoca non collaborativo fiscalmente. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'azienda. Ha stabilito che per ottenere l'agevolazione è sufficiente che l'impresa committente sia residente in un paese UE, come i Paesi Bassi. La residenza della casa madre e la localizzazione della filiale sono requisiti alternativi. La possibilità di controllare i bilanci della società olandese garantisce la trasparenza necessaria, rendendo legittimo il credito d'imposta.
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Credito d’imposta ricerca e sviluppo: onere prova
La Corte di Cassazione ha confermato il recupero di un credito d'imposta ricerca e sviluppo indebitamente compensato da una società. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'effettività delle attività di ricerca, ritenendole una mera copiatura di lavori universitari. La Suprema Corte ha stabilito che, sebbene l'onere della prova gravi sull'amministrazione, quest'ultima può legittimamente ricorrere a presunzioni semplici. Al contempo, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'agevolazione. È stata inoltre respinta l'eccezione di giudicato esterno poiché la notifica via PEC della sentenza di primo grado era priva dei requisiti formali necessari per far decorrere il termine breve d'impugnazione.
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Credito d’imposta ricerca e sviluppo: onere prova
La Corte di Cassazione ha confermato il recupero del credito d'imposta ricerca e sviluppo operato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società di impiantistica. La controversia riguardava l'effettività delle attività di ricerca, ritenute dall'ufficio mere riproduzioni di lavori universitari. La Suprema Corte ha stabilito che la notifica della sentenza di primo grado via PEC, se priva dei requisiti formali di legge, non fa decorrere il termine breve per l'appello. Inoltre, ha ribadito che, nonostante la riforma dell'onere della prova, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti per godere di benefici fiscali, mentre l'Amministrazione può basarsi su presunzioni semplici per contestare la fittizietà dei costi.
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Credito d’imposta ricerca e sviluppo: onere prova
La Corte di Cassazione ha confermato il recupero di un credito d'imposta ricerca e sviluppo indebitamente compensato da una società. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'effettività delle attività di ricerca, ritenendole frutto di mera copiatura di lavori universitari. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della contribuente, stabilendo che una comunicazione via PEC priva dei requisiti formali della Legge 53/1994 non fa decorrere il termine breve per l'impugnazione. Inoltre, è stato ribadito che, in tema di benefici fiscali, spetta al contribuente l'onere di provare la sussistenza dei requisiti costitutivi, specialmente a fronte di presunzioni gravi e precise fornite dall'ufficio circa la fittizietà dei costi.
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Credito d’imposta ricerca: ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate relativo a un credito d'imposta ricerca e sviluppo. La decisione si fonda su un vizio procedurale: l'Agenzia non ha impugnato una delle due autonome ragioni giuridiche ('rationes decidendi') su cui si basava la sentenza d'appello, rendendo superfluo l'esame del merito della questione.
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Credito d’imposta ricerca e sviluppo: l’obbligo del form
Una società si è vista negare un credito d'imposta per ricerca e sviluppo perché, pur avendolo maturato nel 2007, lo ha utilizzato nel 2009 senza presentare un formulario introdotto da una legge del 2008. La Corte di Cassazione ha stabilito che il fattore decisivo per l'obbligo di presentazione del modello è la data di fruizione del credito, non quella di maturazione. Utilizzando il credito dopo il 1° gennaio 2009, la società era tenuta a rispettare la nuova procedura, pena la decadenza dal beneficio.
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Credito d’imposta ricerca e sviluppo: no a migliorie
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7234/2024, ha negato il beneficio del credito d'imposta ricerca e sviluppo a un'impresa di servizi di sicurezza. La Corte ha stabilito che le semplici migliorie organizzative, realizzate con tecnologie già note sul mercato, non costituiscono attività di ricerca e sviluppo agevolabile. Per ottenere il beneficio fiscale, è necessaria un'innovatività che superi l'ambito della singola impresa, puntando all'acquisizione di nuove conoscenze attraverso sperimentazione e ricerca.
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