Credito d’imposta ricerca e sviluppo: le regole su prova e notifiche
Il tema del credito d’imposta ricerca e sviluppo rappresenta uno dei terreni più fertili per il contenzioso tributario moderno. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sia sulla procedura di notificazione delle sentenze sia sulla distribuzione dell’onere probatorio in caso di contestazioni sull’effettività delle attività agevolate.
Il caso del credito d’imposta ricerca e sviluppo
Una società operante nel settore dell’impiantistica aveva utilizzato in compensazione crediti d’imposta derivanti da presunte attività di ricerca e sviluppo svolte tra il 2017 e il 2019. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di controlli, aveva disconosciuto tali crediti, ritenendo che la documentazione prodotta fosse una mera copiatura di lavori universitari preesistenti. Dopo una vittoria della società in primo grado, l’Amministrazione Finanziaria ha proposto appello, ottenendo la riforma della decisione.
La contestazione sulla tempestività dell’appello
La società ricorrente sosteneva che l’appello dell’Agenzia fosse tardivo, poiché la sentenza di primo grado era stata notificata via PEC dal difensore. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che tale messaggio PEC non conteneva i requisiti essenziali previsti dalla Legge 53/1994, come la dicitura specifica nell’oggetto e la relazione di notificazione separata. Di conseguenza, tale invio è stato qualificato come mera comunicazione e non come notifica idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni.
La decisione sul credito d’imposta ricerca e sviluppo
Il cuore della decisione riguarda l’applicazione dell’onere della prova. La società invocava il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che spettasse esclusivamente all’Amministrazione provare l’inesistenza delle attività. La Cassazione ha invece confermato che, in materia di benefici fiscali, il contribuente deve sempre dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto all’agevolazione.
Il valore delle presunzioni semplici
I giudici hanno ritenuto legittimo l’operato dell’ufficio che, attraverso presunzioni semplici (indizi gravi, precisi e concordanti), ha dimostrato la fittizietà dei costi. La documentazione presentata dalla società, seppur formalmente completa, è stata giudicata inattendibile e preordinata a creare una mera apparenza di attività scientifica.
Le motivazioni
La Corte ha motivato il rigetto del ricorso evidenziando che la certezza del diritto impone il rispetto rigoroso delle forme processuali per la notifica telematica. Sul piano sostanziale, ha chiarito che la riforma dell’onere della prova non esonera il contribuente dal fornire la prova dell’effettività degli investimenti quando richiede un beneficio fiscale. Le presunzioni dell’ufficio, basate sulla sovrapponibilità dei report di ricerca a testi accademici, sono state ritenute sufficienti a ribaltare l’onere probatorio sulla società, che non ha saputo fornire prove contrarie convincenti.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che per blindare il credito d’imposta ricerca e sviluppo non è sufficiente una regolarità documentale di facciata. È necessaria una prova rigorosa dell’attività svolta, supportata da documentazione autentica e non precostituita. Inoltre, i professionisti devono prestare massima attenzione alle modalità di notifica delle sentenze, poiché omissioni formali apparentemente lievi possono impedire il passaggio in giudicato di decisioni favorevoli, lasciando aperta la porta a impugnazioni tardive ma ammissibili.
Cosa accade se la notifica PEC della sentenza è incompleta?
Se mancano i requisiti formali come la dicitura specifica nell’oggetto o la relazione di notifica, l’invio vale come semplice comunicazione e non fa decorrere il termine breve per l’impugnazione.
Chi deve provare la validità dei costi di ricerca?
Il contribuente ha l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti necessari per accedere al beneficio fiscale, inclusa l’effettività delle attività svolte.
L’Amministrazione può contestare i crediti con presunzioni?
Sì, l’Agenzia delle Entrate può fondare il recupero su presunzioni semplici, ovvero indizi gravi e concordanti che suggeriscano la fittizietà delle operazioni dichiarate.