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Credito d’imposta R&S: vince la sede UE, non la filiale svizzera

Un’azienda italiana si vede negare il rimborso del credito d’imposta ricerca e sviluppo per attività svolte per la sua controllante olandese. Il motivo del diniego dell’Agenzia delle Entrate era che la controllante aveva agito tramite una sua filiale (stabile organizzazione) in Svizzera, un paese all’epoca non collaborativo fiscalmente. La Corte di Cassazione ha dato ragione all’azienda. Ha stabilito che per ottenere l’agevolazione è sufficiente che l’impresa committente sia residente in un paese UE, come i Paesi Bassi. La residenza della casa madre e la localizzazione della filiale sono requisiti alternativi. La possibilità di controllare i bilanci della società olandese garantisce la trasparenza necessaria, rendendo legittimo il credito d’imposta.

Riferimento:
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5767 Anno 2023
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Pubblicato il 25 aprile 2026 in Giurisprudenza Tributaria

Credito d’imposta e committenti esteri: cosa conta davvero?

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale per le aziende che svolgono attività innovative per clienti internazionali, facendo luce sul credito d’imposta ricerca e sviluppo. La decisione stabilisce che, per ottenere l’agevolazione, la residenza della società madre in un Paese dell’Unione Europea è un requisito sufficiente, anche se questa opera attraverso una filiale localizzata in uno Stato extra-UE. Questo principio protegge le imprese italiane che lavorano all’interno di gruppi multinazionali, garantendo loro l’accesso a importanti incentivi fiscali.

La vicenda: una ricerca tra Italia, Olanda e Svizzera

I fatti sono semplici ma emblematici. Un’azienda italiana, attiva nel settore della microelettronica, svolgeva attività di ricerca e sviluppo su commissione della propria società controllante. La particolarità del caso risiedeva nella struttura del gruppo: la società madre (la committente) aveva sede legale nei Paesi Bassi, quindi all’interno dell’Unione Europea. Tuttavia, il contratto di ricerca era stato gestito e sottoscritto tramite una sua stabile organizzazione, cioè una filiale operativa, situata in Svizzera. Al momento dei fatti, la Svizzera non era inclusa nella lista dei Paesi che garantivano un adeguato scambio di informazioni fiscali con l’Italia.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’azienda italiana, al termine delle sue attività, ha chiesto il rimborso del credito d’imposta maturato, per un valore di quasi 11 milioni di euro. L’Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta. Secondo il Fisco, il soggetto che aveva effettivamente commissionato il lavoro era la filiale svizzera. Poiché la Svizzera era un Paese ‘non collaborativo’, l’Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto effettuare i controlli necessari per verificare la legittimità delle spese. Per l’Agenzia, la localizzazione della filiale operativa doveva prevalere sulla residenza legale della casa madre, escludendo così l’azienda dal beneficio fiscale.

Il nodo giuridico: residenza o localizzazione?

La questione legale ruotava attorno all’interpretazione della norma che regola il credito d’imposta ricerca e sviluppo. La legge prevede che l’agevolazione spetti se l’impresa committente è ‘residente o localizzata’ in uno Stato membro dell’UE, dello Spazio Economico Europeo o in un Paese con cui esiste un accordo per lo scambio di informazioni. L’Agenzia delle Entrate sosteneva che, in caso di conflitto, il criterio della ‘localizzazione’ (dove l’attività viene concretamente gestita) dovesse prevalere su quello della ‘residenza’ (la sede legale). L’azienda, al contrario, riteneva i due requisiti alternativi: la presenza di anche uno solo dei due era sufficiente per accedere al beneficio.

Le motivazioni: il credito d’imposta ricerca e sviluppo è salvo

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la vittoria dell’azienda. I giudici hanno chiarito che i termini ‘residente’ e ‘localizzata’ sono alternativi. Non esiste una gerarchia tra i due. Se la società committente è residente in un Paese UE, come i Paesi Bassi nel caso specifico, il requisito è soddisfatto. È irrilevante che essa abbia agito tramite una sua filiale in un Paese terzo. La finalità della norma, hanno spiegato i giudici, è consentire al Fisco di controllare la veridicità delle operazioni. Questo controllo è pienamente possibile nei confronti di una società olandese, i cui bilanci sono trasparenti e accessibili, e da cui si può evincere anche l’attività svolta dalla filiale svizzera. Negare il credito d’imposta ricerca e sviluppo sarebbe stata una restrizione illogica e contraria ai principi europei di cooperazione.

Le conclusioni: un principio a favore delle imprese

La decisione finale è chiara: l’azienda italiana ha diritto al rimborso del credito d’imposta. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare le spese processuali. Questa ordinanza sancisce un principio di diritto importante per tutte le imprese che operano in un contesto globale. La residenza della casa madre in un’area geografica fiscalmente trasparente è una garanzia sufficiente per l’accesso agli incentivi, anche quando le operazioni coinvolgono filiali in altri territori. Si tratta di una vittoria per la certezza del diritto e un incoraggiamento per le aziende italiane a continuare a investire in ricerca e sviluppo per committenti internazionali.

Se la mia azienda fa ricerca per un cliente estero, ho diritto al credito d’imposta?
Sì, il credito d’imposta è accessibile se l’impresa committente è residente o ha una stabile organizzazione in uno Stato dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o in un Paese che garantisce lo scambio di informazioni fiscali.

Cosa succede se il mio cliente ha sede in UE ma il contratto è gestito da una sua filiale extra-UE?
Secondo questa sentenza, la residenza della società madre in un Paese UE è un requisito sufficiente per ottenere il credito d’imposta, anche se l’operatività è gestita da una filiale in un Paese non collaborativo.

Perché la residenza del committente è così importante per il Fisco?
La residenza in un Paese collaborativo è fondamentale perché permette all’Agenzia delle Entrate di verificare la correttezza e l’effettività delle spese sostenute, garantendo che l’agevolazione fiscale sia concessa solo per attività di ricerca reali.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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