Credito d’imposta ricerca e sviluppo: le regole sull’onere della prova
Il tema del credito d’imposta ricerca e sviluppo è al centro di numerosi contenziosi tributari, specialmente quando l’Amministrazione Finanziaria contesta l’effettività delle attività svolte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini dell’onere probatorio e la validità delle notifiche telematiche.
Il caso: contestazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo
Una società operante nel settore dell’impiantistica aveva utilizzato in compensazione crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo svolte tra il 2017 e il 2019. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di controlli, ha emesso atti di recupero sostenendo che le relazioni tecniche fossero frutto di una mera copiatura di lavori universitari preesistenti, negando quindi l’esistenza di una reale attività innovativa. Sebbene in primo grado la società avesse ottenuto l’annullamento degli atti, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha ribaltato il verdetto, ritenendo la documentazione inattendibile e preordinata a creare una falsa apparenza di operatività.
La decisione della Cassazione sul credito d’imposta ricerca e sviluppo
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando la legittimità del recupero fiscale. I giudici hanno affrontato tre punti cruciali: la mancata riunione dei giudizi connessi, l’eccezione di giudicato esterno e, soprattutto, la ripartizione dell’onere della prova. La Corte ha chiarito che la mancata riunione di cause connesse in appello non comporta la nullità della sentenza. Inoltre, ha precisato che una semplice PEC contenente una sentenza non equivale a una notifica formale se non rispetta i requisiti della Legge 53/1994, impedendo così il passaggio in giudicato per decorrenza del termine breve.
L’onere della prova e le presunzioni
Il cuore della controversia riguarda l’applicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992. La società sosteneva che spettasse esclusivamente all’Ufficio provare l’inesistenza del credito. La Cassazione ha invece ribadito che, in materia di benefici fiscali, è il contribuente a dover dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi per goderne. L’Ufficio può assolvere al proprio onere probatorio anche attraverso presunzioni semplici, ovvero indizi gravi, precisi e concordanti che suggeriscano la fittizietà dei costi.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura delle agevolazioni fiscali. Poiché il credito d’imposta costituisce una deroga al regime ordinario, chi intende avvalersene deve fornire prova piena della spettanza. Nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla società, pur essendo formalmente corretta, è stata giudicata inattendibile nel merito. I giudici hanno ritenuto logica la conclusione del grado precedente: la compiutezza documentale era finalizzata a simulare un’attività di ricerca mai realmente avvenuta, rendendo legittimo l’uso delle presunzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate per disconoscere il credito.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte evidenziano che non basta una rendicontazione formale per mettere al sicuro il credito d’imposta ricerca e sviluppo. Le imprese devono essere pronte a dimostrare l’originalità e l’effettività dell’apporto innovativo. Inoltre, la sentenza ammonisce i professionisti sulla rigorosità delle notifiche PEC: l’assenza della dicitura specifica prevista dalla legge o della relazione di notifica separata rende la comunicazione inidonea a far decorrere i termini brevi per l’appello, lasciando aperta la strada a impugnazioni tardive da parte dell’erario.
Chi deve provare la spettanza del credito d’imposta ricerca e sviluppo?
Spetta al contribuente l’onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti costitutivi per godere del beneficio fiscale, in quanto si tratta di una deroga al regime ordinario.
L’Agenzia delle Entrate può contestare il credito basandosi su indizi?
Sì, l’amministrazione finanziaria può utilizzare presunzioni semplici, ovvero indizi gravi, precisi e concordanti, per dimostrare la fittizietà delle attività o dei costi dichiarati.
Una PEC con allegata una sentenza fa sempre decorrere il termine breve per l’appello?
No, la notifica telematica deve rispettare rigorosamente i requisiti della Legge 53/1994, inclusa la dicitura specifica nell’oggetto e la relazione di notifica su documento separato.