Un Comune ha notificato un avviso di accertamento per l'imposta comunale sugli immobili a una scuola dell'infanzia paritaria. L'ente scolastico ha impugnato l'atto sostenendo di avere diritto all'esenzione ICI scuola paritaria per lo svolgimento di attività didattica senza scopo di lucro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione comunale, ribaltando la sentenza d'appello. I giudici hanno chiarito che le rette versate dalle famiglie coprivano circa il 45% dei costi complessivi del servizio, configurando una tariffa non meramente simbolica. Di conseguenza, l'attività assume natura economica e commerciale secondo i criteri europei sugli aiuti di Stato, precludendo l'agevolazione tributaria. La Suprema Corte ha inoltre escluso l'obbligo del contraddittorio preventivo generalizzato per i tributi locali non armonizzati, convalidando integralmente la pretesa fiscale dell'ente locale.
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