Un'azienda ha impugnato un avviso di accertamento IMU, contestando la validità della sua **notifica atti tributari via PEC**. L'azienda sosteneva che l'allegazione di una copia informatica di un documento analogico, senza attestazione di conformità, rendesse la notifica inesistente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che eventuali irregolarità nella notifica PEC, se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo (ovvero è stato impugnato), si considerano sanate. La Corte ha inoltre chiarito che non è necessaria un'attestazione di conformità per le copie informatiche di documenti analogici allegate a una PEC, a meno che il destinatario non ne disconosca la conformità. Il secondo motivo, relativo alla valutazione dell'immobile, è stato dichiarato inammissibile per genericità.
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