Una società creditizia ha richiesto un rimborso IRES a seguito della sopravvenuta deducibilità parziale dell'IRAP. La controversia riguardava la data di decorrenza degli interessi su tale rimborso. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che gli interessi decorrono dalla data dell'originario versamento e non dalla data di entrata in vigore della legge che ha introdotto la deducibilità. La Corte ha chiarito che la normativa tributaria sui rimborsi è speciale e prevale su quella civilistica dell'indebito, affermando la natura compensativa degli interessi, volti a reintegrare il patrimonio del contribuente dal momento in cui ha effettuato il pagamento non dovuto, a prescindere dalla buona fede dell'Amministrazione Finanziaria. La sentenza ha quindi cassato la decisione di secondo grado, che aveva fissato una decorrenza successiva, e ha accolto il ricorso incidentale dell'Amministrazione Finanziaria su un altro punto processuale.
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