La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30706/2023, ha chiarito un punto cruciale sugli interessi su rimborsi IRAP. Un istituto bancario aveva richiesto il rimborso di IRES versata in eccesso a seguito della deducibilità parziale dell'IRAP. Il dibattito verteva sulla data di decorrenza degli interessi: dalla domanda di rimborso o dal versamento originario? La Corte ha stabilito che gli interessi hanno natura compensativa, non moratoria, e servono a reintegrare la perdita patrimoniale del contribuente. Pertanto, devono decorrere dalla data del versamento indebito, poiché la norma retroattiva ha reso il pagamento privo di causa sin dall'origine.
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