La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una Compagnia Aerea contro l'avviso di accertamento emesso dall'Ente Regionale per il pagamento dell'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) relativa all'anno 2013. La ricorrente sosteneva che la normativa regionale contrastasse con i limiti tariffari statali introdotti successivamente e con le direttive europee. I giudici hanno chiarito che l'IRESA, dal 2013, è un tributo proprio regionale e che il tetto massimo statale sulle aliquote non ha efficacia retroattiva. Inoltre, l'imposta è costituzionalmente legittima poiché colpisce l'attività di decollo e atterraggio, espressione di capacità economica, e persegue una finalità ambientale indiretta attraverso l'indennizzo delle popolazioni colpite dal rumore. Di conseguenza, la pretesa fiscale della Regione è stata confermata.
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