Una contribuente, dopo aver impugnato in Cassazione degli avvisi di accertamento fiscale, ha manifestato il proprio disinteresse alla prosecuzione del giudizio, probabilmente a seguito di una definizione agevolata (rottamazione). La Corte, pur non potendo verificare la corrispondenza tra cartelle rottamate e atti impugnati, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese processuali.
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