Una contribuente ha impugnato degli avvisi di accertamento sostenendone la nullità per un vizio nella delega di firma del funzionario che li aveva sottoscritti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la delega di firma è un atto di organizzazione interna. Per la sua validità, è sufficiente che l'atto di delega individui la qualifica del funzionario autorizzato alla firma, senza necessità di indicarne il nominativo o la durata dell'incarico, permettendo una verifica successiva della legittimità del potere di firma.
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