La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11661/2024, ha rigettato il ricorso di un contribuente, confermando che nell'opposizione a una cartella esattoriale per crediti di diversi enti, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario. È indispensabile citare in giudizio non solo l'agente della riscossione, ma anche tutti gli enti impositori titolari del credito. La mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, portando alla nullità della sentenza e all'addebito delle spese a carico della parte che ha introdotto il giudizio in modo errato.
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