La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10608/2024, ha respinto il ricorso di un proprietario che contestava l'esistenza di una servitù di passaggio. Il caso verteva sul requisito della servitù apparente, necessario per la sua costituzione per destinazione del padre di famiglia. La Corte ha ribadito che la presenza di opere visibili e permanenti, come una strada, che rivelano in modo inequivocabile l'asservimento di un fondo a un altro, è sufficiente a integrare tale requisito. La valutazione di tali opere è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere riesaminato in sede di legittimità.
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