L'ente assicuratore ha richiesto la correzione errore materiale di una precedente ordinanza della Corte di Cassazione. Nel provvedimento originario, la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un lavoratore, ma nel dispositivo finale aveva erroneamente condannato l'ente previdenziale (estraneo al giudizio) al pagamento delle spese processuali, anziché il lavoratore stesso. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che l'inesatta indicazione costituisce una mera svista rilevabile a prima vista dal contesto della decisione. Di conseguenza, la Corte ha disposto la correzione del testo sostituendo il nome dell'ente previdenziale con quello del lavoratore soccombente, senza applicare ulteriori spese per la natura amministrativa del procedimento.
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