Un lavoratore del trasporto pubblico ha richiesto all'ente previdenziale il ricalcolo della pensione. L'ente ha versato spontaneamente una somma parziale, calcolando la maggiorazione contributiva sulla quota successiva al 1994 con aliquota al 2%. Il lavoratore ha preteso l'aliquota più favorevole del 2,5% per gli anni precedenti, ottenendo ragione in primo grado. L'ente ha impugnato soltanto la somma eccedente, ma la Corte d'Appello ha respinto l'intera domanda azzerando ogni credito. La Corte di Cassazione ha chiarito le regole: il calcolo corretto applica l'aliquota del 2% collocando l'incremento figurativo al momento della cessazione del servizio. Tuttavia, la Suprema Corte ha cassato la decisione d'appello per vizio di ultrapetizione, poiché i giudici di merito hanno cancellato illegittimamente anche l'importo mai contestato dall'ente.
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